Deducibile il costo residuo del bene demolito autonomamente utilizzabile (Cass. civ. Sez. V n. 16480 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 102, comma 4, t.u.i.r., la deducibilità del costo residuo del bene eliminato, non ancora completamente ammortizzato dal complesso produttivo, non è esclusa quando il bene, pur facendo parte di un più ampio cespite, sia dotato di autonomia funzionale e sia, perciò, autonomamente utilizzabile. La norma ancora la deducibilità alla sola eliminazione del bene dal complesso produttivo e non contiene alcun riferimento a relazioni di fatto, come l’interdipendenza o l’accessorietà, con altri beni aziendali. Solo se i beni siano naturalisticamente uniti in un unicum, tale da impedire l’eliminazione del singolo bene dal ciclo produttivo, la deduzione resta subordinata all’eliminazione di tutti i beni. Nel giudizio di cassazione svolto con trattazione in pubblica udienza è inammissibile una seconda memoria, tanto più se con funzione di replica alla memoria della controparte, essendo riservata alla discussione orale la possibilità di controbattere alle argomentazioni illustrate nella memoria avversaria.

Il Fatto

A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle entrate contestava a una società, in qualità di consolidata, la illegittima deduzione del costo fiscale residuo, non completamente ammortizzato, del capannone principale di un complesso immobiliare, nonché di oneri finanziari del gruppo. L’Ufficio notificava l’avviso di accertamento anche alla consolidante, determinando maggiori IRES ed IRAP per l’anno di imposta 2013.

Le società impugnavano l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, che respingeva il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, rigettava l’appello, ritenendo che il capannone, essendo registrato in contabilità insieme al terreno e ad altri due edifici in un unico bene composto, potesse essere dedotto solo in caso di dismissione dell’intero complesso. Le contribuenti proponevano quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte, in via preliminare, ha dichiarato inammissibili le seconde memorie depositate dalle parti in prossimità dell’udienza, ribadendo che l’art. 378 cod. proc. civ. riserva alla discussione orale la replica alle argomentazioni della memoria avversaria.

Nel merito del primo motivo, il Collegio ha osservato che l’art. 102, comma 4, t.u.i.r. àncora la deducibilità del costo residuo alla sola eliminazione del bene dal complesso produttivo. La norma non contiene alcun riferimento a relazioni di fatto tra il bene eliminato e gli altri beni aziendali e non richiede che il bene non fosse stato iscritto in contabilità insieme ad altri.

La tesi del giudice di merito non è stata condivisa. Il capannone principale era stato distrutto senza arrecare nocumento agli altri due edifici costruiti sul medesimo terreno, circostanza non contestata dall’Ufficio; di qui l’autonomia funzionale e di fruizione degli stessi, con conseguente applicazione della norma.

A sostegno dell’interpretazione delle ricorrenti la Corte ha richiamato la prassi dell’Agenzia delle entrate, che ha considerato rilevanti le ipotesi in cui un bene divenga inutilizzabile, venga distrutto o demolito, il principio contabile OIC 16 e la giurisprudenza di legittimità sul rapporto tra bilancio civilistico e fiscale, ispirata al principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 96 t.u.i.r. in materia di interessi passivi, è stato dichiarato inammissibile, poiché sotto l’apparente deduzione del vizio di legge mirava a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sezione Staccata di Salerno, in diversa composizione.

Nota della Redazione

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