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Consolidato fiscale: le perdite pregresse restano alla società che le ha generate (Cass. 16868/2026)

Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 29 maggio 2026, n. 16868

La Cassazione chiarisce il trattamento delle perdite fiscali maturate prima dell’ingresso nel consolidato nazionale. La decisione riguarda una perdita su crediti verso una società fallita, contabilizzata dopo l’acquisizione della partecipata e fatta confluire nella tassazione di gruppo.

Questione esaminata

La società consolidante aveva acquistato l’intera partecipazione di una società che vantava un rilevante credito verso un soggetto già dichiarato fallito. Dopo l’opzione per il consolidato fiscale, la perdita era stata rilevata e utilizzata nella determinazione del reddito complessivo del gruppo.

L’Amministrazione riteneva che la perdita fosse già maturata prima dell’adesione alla tassazione di gruppo e che l’operazione avesse prodotto una compensazione intersoggettiva vietata dall’art. 118, comma 2, TUIR. La contribuente opponeva ragioni economiche extrafiscali dell’acquisizione e contestava la qualificazione elusiva.

Principio affermato

Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate esclusivamente dalla società cui si riferiscono. Restano perdite proprie del soggetto che le ha generate e non possono confluire nel reddito complessivo globale della fiscal unit.

Quando il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale, l’art. 101, comma 5, TUIR determina automaticamente la sussistenza dei requisiti di certezza e precisione della perdita. Se la procedura è anteriore all’ingresso nel consolidato, la perdita deve considerarsi pregressa. Essa potrà essere compensata con l’eventuale imponibile positivo della stessa società, prima del trasferimento del risultato al gruppo, ma non trasferita alle altre società consolidate.

Motivazione della Cassazione

La Corte combina l’art. 118, comma 2, con la disciplina delle perdite su crediti. Il fallimento del debitore rendeva la perdita fiscalmente riconoscibile già prima dell’opzione per il consolidato. La successiva imputazione contabile non poteva modificarne la natura di perdita anteriore né consentirne l’utilizzo nel reddito complessivo del gruppo.

La cosiddetta finestra temporale entro la quale una perdita verso un debitore in procedura concorsuale può essere imputata a bilancio riguarda le modalità con cui la società creditrice esercita la deduzione. Non elimina il diverso limite proprio del consolidato, fondato sulla non trasferibilità delle perdite pregresse.

Le ragioni extrafiscali addotte per l’acquisizione sono state considerate recessive rispetto alla violazione del limite espresso dell’art. 118. La Corte ha inoltre escluso il vizio di motivazione: il giudice di merito può motivare concisamente e non deve confutare singolarmente ogni argomento, purché esponga le ragioni essenziali della decisione.

Rilevanza pratica

Prima di acquisire una società e includerla nel consolidato è indispensabile ricostruire con precisione l’origine temporale delle sue perdite, comprese quelle su crediti non ancora contabilizzate. La data di rilevazione in bilancio non è sufficiente a trasformare una perdita già maturata in una perdita di gruppo.

Le perdite pregresse possono essere utilizzate dalla società consolidata nei limiti del proprio imponibile positivo, prima che questo venga trasferito alla fiscal unit. Operazioni di acquisizione o riorganizzazione non consentono invece di trasferire al gruppo una perdita che l’art. 118 riserva al soggetto originario, anche quando l’operazione risponda anche a interessi industriali o organizzativi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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