Rinuncia al ricorso accettata: giudizio estinto e spese compensate (Cass. civ. Sez. II n. 16599 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla parte controricorrente, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese ove le parti vi abbiano consentito. In tale ipotesi non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002. La relativa previsione opera nei soli casi tipici del rigetto, della declaratoria di inammissibilità o dell’improcedibilità dell’impugnazione. Trattandosi di misura eccezionale, di natura lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato con cinque motivi la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1844 del 2019, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione del Tribunale di Foggia. Quest’ultima aveva riconosciuto il diritto del controricorrente all’accertamento del valore della propria quota di una società in nome collettivo, nei confronti del ricorrente stesso e di un ulteriore soggetto. Altri soggetti indicati in epigrafe restavano intimati.
Nel corso del giudizio di legittimità, il ricorrente e il controricorrente, con atto sottoscritto il 16 marzo 2025, addivenivano rispettivamente alla rinuncia al ricorso e all’accettazione della rinuncia, manifestando la volontà di compensare le spese del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che l’intervenuta rinuncia, seguita dall’accettazione della controricorrente, integra la fattispecie di definizione del processo senza pronuncia di merito. Ne deriva, per espressa previsione normativa, la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ..
La volontà delle parti di compensare integralmente le spese vincola il giudice di legittimità, che vi si conforma nel dispositivo. Il ricorrente e il controricorrente avevano infatti espressamente dichiarato di volere la compensazione.
Il passaggio centrale riguarda il contributo unificato. La Corte esclude che trovi applicazione l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012. Tale norma pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo.
Il collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la misura non opera in caso di rinuncia al ricorso. Essa è destinata ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione, della declaratoria di inammissibilità o della improcedibilità. Essendo misura eccezionale e di natura lato sensu sanzionatoria, è soggetta a stretta interpretazione. La Corte richiama sul punto il precedente Cass. n. 23175 del 2015.
Ne discende la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, senza oneri aggiuntivi a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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