Pertinenza esclusa se lo stradello serve anche un terzo (Cass. civ. Sez. II n. 20186 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per la costituzione del vincolo pertinenziale tra due beni distinti e autonomi non è sufficiente l’elemento oggettivo della destinazione materiale del bene accessorio a servizio di quello principale. È necessario anche l’elemento soggettivo, consistente nella volontà del titolare del diritto reale, giacché solo chi abbia la piena disponibilità giuridica di entrambi i beni può attuare la destinazione della res a servizio o ornamento del bene principale. Ove il bene accessorio sia adibito contemporaneamente a servizio di beni appartenenti a soggetti differenti non si configura una pertinenza, ma un caso di proprietà comune del bene accessorio ovvero di servitù imposta su di esso. Grava sull’acquirente del bene principale, che rivendichi la proprietà del bene secondario, l’onere della prova del rapporto pertinenziale. L’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi è giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se motivato in modo adeguato e immune da vizi logici.
Il Fatto
Con testamento olografo il de cuius attribuiva alcuni beni a una figlia e altri alla seconda figlia, chiudendo la scheda con la clausola «il resto in parti uguali». Tra i beni assegnati alla prima figurava un fabbricato. La beneficiaria conveniva in giudizio la sorella davanti al Tribunale per sentir dichiarare che il testatore, lasciandole l’immobile, le aveva implicitamente attribuito anche lo stradello di accesso, quale pertinenza del fabbricato.
Il giudice di primo grado respingeva la domanda. La Corte d’Appello, con sentenza n. 1506/2019, confermava il rigetto: lo stradello era al servizio non solo del fabbricato, ma anche del fondo di un terzo, ed era in comproprietà tra il testatore e il terzo per la parte terminale. Esso ricadeva quindi nella disposizione testamentaria residuale ed era da ritenersi di proprietà comune alle parti. La soccombente ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello esteso il thema decidendum alla natura pertinenziale del bene, oltre l’interpretazione della scheda testamentaria. Il motivo è infondato, perché la stessa domanda originaria aveva chiesto accertarsi la proprietà esclusiva dello stradello pertinenziale di accesso. La questione del rapporto pertinenziale era dunque parte integrante del thema decidendum, non una questione avulsa: l’art. 818, primo comma, cod. civ. regola proprio l’estensione della disposizione al bene accessorio. Nessuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, censuravano l’interpretazione della scheda testamentaria e l’applicazione degli artt. 817, 818 e 819 cod. civ., contestando il richiamo alla sentenza di legittimità n. 14559 del 2004. La Corte li dichiara inammissibili.
La Corte d’Appello ha accertato in fatto che lo stradello serviva anche il fondo di un terzo e che non era di proprietà esclusiva del testatore, ma in comproprietà con il terzo. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, il vincolo pertinenziale esige non solo l’elemento oggettivo, ma anche l’elemento soggettivo: solo chi ha la piena disponibilità giuridica di entrambi i beni può destinarne uno a servizio dell’altro. Mancando tale requisito, e risultando il bene accessorio adibito a servizio di beni di soggetti differenti, non si configura una pertinenza, ma una proprietà comune o una servitù imposta. La giurisprudenza richiamata — Cass. Sez. 2 n. 869 del 2015, Cass. Sez. 2 n. 12855 del 2011, Cass. Sez. 2 n. 4599 del 2006, Cass. n. 20911 del 2021 — è pertinente.
La Corte ricorda che l’onere della prova del rapporto pertinenziale grava sull’acquirente del bene principale che rivendichi il bene secondario, e che l’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito. I motivi, al di là della formale deduzione di violazione delle norme civilistiche, mirano a rimettere in discussione quel giudizio in una sorta di terzo grado di merito. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al doppio contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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