Rinuncia al ricorso e estinzione senza contributo unificato aggiuntivo (Cass. civ. Sez. II n. 16600 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controricorrente, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza necessità di esame nel merito dei motivi proposti. Alla rinuncia non consegue l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Tale misura, di natura eccezionale e “lato sensu” sanzionatoria, trova applicazione nei soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione, della sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità, e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che, in accoglimento dell’appello della controricorrente, aveva riformato la decisione di primo grado in materia di successione. La controversia riguardava l’individuazione del testamento prevalente e il conseguente riconoscimento della qualità di erede.

Nel corso del giudizio di legittimità, le parti — con atto sottoscritto il 12 maggio 2025 — rinunciavano reciprocamente al ricorso e accettavano la rinuncia, dichiarando di avere già regolato le spese del giudizio. La Procura Generale, all’udienza pubblica, concludeva per la declaratoria di estinzione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente, integra il presupposto dell’estinzione del giudizio per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, non essendo più necessaria la disamina dei motivi di impugnazione.

Il Collegio richiama l’art. 391 cod. proc. civ., che disciplina la rinuncia al ricorso e la sua incidenza sul processo di cassazione, e dichiara l’estinzione del procedimento.

Quanto alle conseguenze economiche, la Corte esclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La norma pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Tale disciplina, osserva il Collegio, opera nei soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione, della sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità, e non contempla la rinuncia.

La Corte qualifica la misura come eccezionale e “lato sensu” sanzionatoria, sottolineando che per la sua natura è di stretta interpretazione e non ammette lettura estensiva o analogica. Richiama, in tal senso, il precedente Cass. 12 novembre 2015, n. 23175, e conclude dichiarando estinto il giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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