Notifica cartella: prevale il codice fiscale sulla denominazione errata (Cass. civ. Sez. V n. 16595 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La discordanza tra i dati identificativi del destinatario indicati nella cartella di pagamento e quelli del soggetto al quale l’atto è notificato comporta la nullità della notifica solo quando determina un’incertezza assoluta sul destinatario della pretesa tributaria. Tale incertezza va esclusa quando possa essere superata alla luce del complessivo contenuto dell’atto e degli altri elementi identificativi da esso risultanti, primo fra tutti il codice fiscale. Il giudice di merito non può arrestarsi al solo dato formale della denominazione sociale, ma deve accertare in concreto l’effettivo soggetto passivo dell’obbligazione tributaria. Nel processo tributario, la deduzione del vizio di notifica sotto il profilo del soggetto ricevente non costituisce eccezione in senso stretto, ma mera difesa, sempre deducibile, che non amplia il tema decisionale.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava l’intimazione di pagamento e la cartella prodromica, relative a Ires e Iva per l’anno di imposta 2014. La cartella risultava intestata a una diversa denominazione sociale, ma recava il codice fiscale e la partita Iva della società destinataria della notifica, eseguita via PEC.
I giudici di primo grado respingevano il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in accoglimento dell’appello della contribuente, dichiarava invalida la notifica, valorizzando la discordanza tra la denominazione indicata nell’atto e quella della società appellante, titolare di codice fiscale e sede differenti. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte dichiara inammissibile il controricorso, depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ.
Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 24, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, contestando che il giudice di merito abbia esaminato una censura non proposta nel ricorso introduttivo. Il motivo è infondato. La Corte richiama il principio per cui l’ambito dei vizi dedotti può essere modificato solo con motivi aggiunti, ammissibili esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti. Nella specie, la deduzione del vizio di notifica sotto il profilo del soggetto ricevente non configura un’eccezione in senso stretto, ma una mera difesa, sempre deducibile: non vi è mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo né ampliamento del tema decisionale, ma semplice precisazione delle censure già mosse nel ricorso introduttivo.
Il secondo motivo è accolto nei sensi di cui in motivazione. La Corte ricorda il principio generale secondo cui la discordanza tra i dati identificativi del destinatario comporta nullità soltanto quando determina un’incertezza assoluta sul soggetto destinatario, superabile alla luce del complessivo contenuto dell’atto.
I giudici di secondo grado non si sono posti in questa prospettiva, limitandosi a un controllo meramente formale e dando prevalenza alla denominazione sociale rispetto al codice fiscale, senza indicare gli elementi che li avevano portati a disattendere quest’ultimo, corrispondente alla società destinataria della notifica. Il dato formale è stato decisivo per ritenere l’atto indirizzato a un soggetto diverso, con conseguente invalidità della notifica effettuata via PEC proprio al soggetto il cui codice fiscale era indicato in cartella.
L’esigenza di valutare la ricorrenza di una vera incertezza oggettiva impone, in presenza di contrastanti risultanze formali, un accertamento sugli aspetti sostanziali ricavabili dagli atti. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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