Procura estera in lingua straniera: la traduzione non è requisito di validità (Cass. civ. Sez. Un. n. 17876 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di atti prodromici al processo, quale la procura alle liti, la traduzione in lingua italiana di quest’ultima e dell’attività certificativa, tanto nelle ipotesi di legalizzazione quanto ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 e della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, non integra un requisito di validità dell’atto, sicché la sua carenza non dà luogo ad alcuna nullità. Ai sensi degli artt. 122 e 123 cod. proc. civ., l’uso della lingua italiana è obbligatorio per gli atti processuali in senso proprio e non anche per gli atti prodromici al processo, i quali, se redatti in lingua straniera, devono ritenersi validamente prodotti. Il giudice ha la facoltà, ma non l’obbligo, di nominare un traduttore, potendone fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato dei documenti o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla traduzione giurata allegata dalla parte.
Il Fatto
La vicenda origina da una querela di falso, proposta in via principale davanti al Tribunale di Chiavari dalla ricorrente, che agiva quale erede universale, in relazione all’inventario dell’eredità redatto da un notaio su istanza di un ente religioso che aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario. L’attrice assumeva che l’inventario fosse incompleto e non veritiero per non aver ricompreso alcuni beni della de cuius.
Dichiarata inammissibile la querela in primo grado, la Corte di appello di Genova, con sentenza del 13 ottobre 2017, respinse il gravame, negando che le imprecisioni dedotte intaccassero la genuinità del documento, ravvisando il difetto di interesse dell’attrice e condannandola anche per lite temeraria. La questione approda così alla Cassazione, ove la Seconda Sezione civile, rilevato un contrasto, ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite, che hanno esaminato in via pregiudiziale la validità della procura rilasciata all’estero.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite muovono dalla natura della procura alle liti, qualificata come atto di natura sostanziale avente funzione processuale, esterno al processo ma ad esso preparatorio. Da tale premessa discende che l’art. 122 cod. proc. civ., il quale prescrive l’uso della lingua italiana “in tutto il processo”, riguarda soltanto gli atti processuali in senso proprio e non anche gli atti ad essi semplicemente coordinati o preparatori.
Ne consegue che alla procura redatta in lingua straniera si applica l’art. 123 cod. proc. civ., che riconosce al giudice la facoltà di nominare un traduttore. Tale facoltà, come chiarito dalle stesse Sezioni Unite, non è un obbligo: il giudice può farne a meno quando sia in grado di comprendere il senso dell’atto o quando non vi siano contestazioni sul contenuto o sulla traduzione giurata allegata dalla parte. La traduzione, dunque, non è requisito di validità della procura e la sua assenza non ne determina la nullità.
La Corte ancora questa conclusione al principio di tassatività delle nullità fissato dall’art. 156, comma 1, cod. proc. civ., che vieta di pronunciare la nullità per inosservanza di forme ove questa non sia comminata dalla legge. Viene valorizzata la diversa disciplina del processo penale, ove l’art. 109 cod. proc. pen. sanziona espressamente con la nullità l’inosservanza dell’uso della lingua italiana, evenienza che non trova riscontro nel rito civile.
Un ulteriore argomento è tratto dal diritto di azione tutelato dall’art. 24 Cost. e dall’art. 6 della CEDU. Imporre la traduzione come requisito di validità comporterebbe un ostacolo ingiustificato al diritto di agire, in contrasto con l’orientamento che reputa irragionevole ogni compressione non giustificata del diritto di difesa. Le Sezioni Unite richiamano il principio di strumentalità delle forme e la tendenza a privilegiare, ove possibile, una decisione di merito, in linea con la giurisprudenza europea che esclude interpretazioni troppo formalistiche delle condizioni di accesso alle Corti supreme.
Da ultimo, la Corte affronta il primo motivo, relativo alla asserita nullità della sentenza per la partecipazione al collegio di un magistrato che aveva dichiarato la propria astensione. Il motivo è respinto: la grave inimicizia di cui all’art. 51, n. 3, cod. proc. civ. presuppone rapporti estranei al processo e fatti concreti di rancore, e non può ravvisarsi nella pendenza di un’azione di responsabilità civile nei confronti dello Stato, poiché il magistrato non assume la qualità di debitore della parte. Residui motivi, attinenti alla mancata sospensione del giudizio di appello e all’ammissibilità della querela, vengono parimenti disattesi, con rigetto integrale del ricorso.
Nota della Redazione
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