Estervestizione societaria e IVA: prova per presunzioni e onere del cedente (Cass. civ. Sez. V n. 16607 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esterovestizione societaria, la fattispecie ricorre quando una società, pur mantenendo nel territorio dello Stato la sede amministrativa intesa come luogo di concreto svolgimento dell’attività di direzione e gestione, localizza la propria residenza fiscale all’estero al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa. La prova può essere data per presunzioni, purché gli indici della fittizia localizzazione siano esaminati nel loro insieme, non atomisticamente, secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza. La nozione di sede dell’amministrazione coincide con quella di sede effettiva, cioè il luogo di stabile accentramento degli organi e degli uffici societari. Accertata l’esterovestizione, il pagamento dell’IVA in Italia ne è conseguenza diretta, senza che occorra applicare l’art. 73 TUIR. In tema di cessioni di beni verso la Repubblica di San Marino, l’esenzione dell’art. 8 d.P.R. n. 633/1972 richiede la restituzione di un esemplare della fattura munito della marca con timbro a secco dell’ufficio tributario sammarinese.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, recuperando a tassazione una maggior imposta IVA oltre interessi e sanzioni. L’Ufficio contestava cessioni di beni effettuate verso una società con sede a San Marino, ritenuta esterovestita perché di fatto operante e amministrata in Italia. Le operazioni venivano quindi qualificate come imponibili, con applicazione dell’aliquota del 10%.

Il ricorso della contribuente era respinto in primo grado e, in appello, dalla Commissione tributaria regionale. La società proponeva allora ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, deducendo vizi di violazione e falsa applicazione di legge sostanziale e processuale.

La Motivazione della Corte

Tutti i motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati. Sul primo, la Corte ha rilevato che nella motivazione impugnata non si rinviene l’errore dedotto: la Commissione si è limitata a evidenziare la natura non imponibile delle operazioni relative a beni in mero transito nel territorio di San Marino ma destinati al territorio italiano. Le due società sammarinesi fungevano da intermediarie o “filtro” rispetto ai consumatori finali.

Sul secondo motivo, la Corte ha ricostruito la nozione di esterovestizione, precisando che essa è dimostrabile mediante presunzioni e che gli indizi vanno valutati complessivamente. La nozione di sede dell’amministrazione coincide con quella di sede effettiva, cioè il luogo deputato allo stabile accentramento degli organi societari. Nel caso concreto, dalle risultanze istruttorie è emerso che la società estera era di fatto amministrata in Italia, ove si trovava anche l’oggetto principale della sua attività.

La Corte ha richiamato Cass., Sez. V, n. 14485 del 2024 e Cass., Sez. V, n. 16697 del 2019, oltre alla giurisprudenza della Corte di giustizia. La fattispecie dell’esterovestizione non contrasta con la libertà di stabilimento, poiché le misure nazionali sono ammesse se riguardano le costruzioni di puro artificio. Sul piano IVA, non vi è stata alcuna estensione dell’art. 73 TUIR: l’imposizione deriva dall’accertamento della frode posta in essere dalla società estera.

Sul terzo motivo, i riferimenti alla documentazione prodotta sono risultati inammissibili per difetto di specificità, mirando il ricorrente a una non consentita rivalutazione dei fatti. I fatti erano stati oggetto di valutazione concorde in primo e secondo grado. Sul quarto motivo, la Corte ha ribadito che, per beneficiare dell’esenzione dell’art. 8 d.P.R. n. 633/1972, è necessario che un esemplare della fattura sia restituito con la marca a secco dell’ufficio tributario sammarinese, mentre l’indicazione del codice identificativo del cliente è adempimento meramente formale.

Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna alle spese e con i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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