IMU, esenzione prima casa anche se il coniuge risiede altrove (Cass. civ. Sez. V n. 9788 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di I.M.U., a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011 pronunciata dalla Corte cost. n. 209/2022, l’esenzione per abitazione principale spetta al possessore dell’immobile che vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente, restando irrilevante che il coniuge risieda e dimori stabilmente in un comune diverso. La norma rimodulata, applicabile ai giudizi pendenti, non richiede più che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino e risiedano insieme nell’unità immobiliare. L’esenzione non va confusa con il regime della seconda casa, poiché la scelta di residenze disgiunte tra coniugi costituisce espressione di un diritto loro riconosciuto. È inammissibile, infine, la censura del controricorrente che introduca nel giudizio di legittimità una questione nuova, non accertata nel merito.
Il Fatto
Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento con cui il Comune aveva preteso l’I.M.U. per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, disconoscendo il diritto all’invocata esenzione per abitazione principale. L’ente locale contestava che, mentre il ricorrente aveva residenza anagrafica e dimora abituale nel Comune di Jesolo, la moglie risiedeva nel Comune di Oderzo.
La CTP di Venezia, nella contumacia dell’ente locale, aveva rigettato il ricorso. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto ha respinto l’appello, ritenendo che per fruire dell’esenzione il contribuente e la moglie avrebbero dovuto risiedere e dimorare stabilmente nel medesimo Comune. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; il Comune ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, sostenendo che l’agevolazione I.M.U. spetti comunque al possessore quando il coniuge risieda e dimori stabilmente in un comune diverso.
La Corte muove dalla Corte cost. n. 209/2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui richiedeva che il possessore e il suo nucleo familiare dimorassero abitualmente e risiedessero anagraficamente nell’immobile. La Consulta ha inoltre dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità di ulteriori disposizioni richiamate, ridisegnando il perimetro della fattispecie agevolata.
Preso atto di tale intervento manipolativo, la Corte afferma che, in virtù della norma così rimodulata e applicabile ai giudizi pendenti, è sufficiente che nell’immobile risieda il possessore, anche se il coniuge risiede stabilmente altrove nel periodo di riferimento. Il collegio richiama i propri precedenti conformi, tra cui Cass. Sez. V n. 1623 del 19.01.2023 e altre pronunce della Sez. 6-5.
Non si tratta di una seconda casa, per la quale l’esenzione non spetterebbe, ma di residenze diverse. Secondo la Consulta, tale assetto costituisce un diritto dei coniugi, in forza degli accordi sull’indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell’art. 144 cod. civ. Non può essere evocato l’obbligo di coabitazione di cui all’art. 143 cod. civ., poiché una determinazione consensuale o una giusta causa consentono residenze disgiunte. La logica dell’esenzione è quella di riferire il beneficio all’abitazione in cui il possessore ha stabilito residenza e dimora abituale.
Ne consegue l’errore della sentenza impugnata, che ha negato l’agevolazione pur in presenza di abitazione principale del possessore diversa da quella del coniuge. Le censure del controricorrente sul difetto di prova della dimora abituale sono inammissibili, trattandosi di questione nuova rispetto a quelle accertate nel merito. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese, per la verifica dei requisiti di legge, il cui onere probatorio incombe sul contribuente.
Nota della Redazione
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