Accertamento della rendita catastale e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 5 n. 9974 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che riproponga la censura di carenza motivazionale dell’avviso di accertamento senza indicare la statuizione impugnata e senza contestare specificamente la decisione del giudice di merito che abbia assorbito la questione. La revisione delle valutazioni di merito sulla congruità della rendita catastale non è consentita in sede di legittimità, neppure mediante la deduzione del vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La scelta tra le risultanze probatorie e il loro apprezzamento, inclusa l’attribuzione del peso probatorio, sono riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione.

Il Fatto

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita di un’unità immobiliare, elevandola da un valore proposto a un valore superiore. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, in accoglimento dell’appello dell’ufficio, respingeva la domanda della società, ritenendo corretto l’accertamento.

La società proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Con il primo deduceva la violazione delle norme sulla motivazione dell’atto impositivo, lamentando l’omessa indicazione degli elementi fattuali a sostegno della maggior rendita. Con il secondo contestava l’utilizzo di parametri di stima riferiti a immobili ubicati in contesti territoriali diversi e più floridi rispetto a quello dell’immobile oggetto di accertamento.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che la ricorrente non aveva indicato la decisione della Corte regionale sulla censura di motivazione, né l’aveva specificamente impugnata, come richiesto dall’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Il giudice di merito aveva infatti accolto l’appello dell’Amministrazione sulla base della correttezza dell’accertamento, con espresso assorbimento delle altre questioni, compresa quella relativa al vizio di motivazione. Spettava alla società contestare tale assorbimento per provocare un accertamento sul punto.

Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha chiarito che la doglianza mirava a rimettere in discussione la valutazione di merito sulla congruità della rendita, sotto l’impropria veste della violazione di legge e del vizio di motivazione. Il ricorso per cassazione, ha ricordato la Corte, non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni del giudice di merito, essendo il sindacato di legittimità limitato al controllo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale della decisione.

La Corte ha ribadito che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al giudizio di legittimità: spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutarne l’attendibilità e scegliere quelle idonee a dimostrare i fatti, senza essere tenuto a confutare espressamente gli elementi non accolti. La censura del “convincimento” del giudice, formatosi ex art. 116 cod. proc. civ., resta pertanto estranea al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..

In applicazione di questi principi, coerenti con il diritto vivente, il ricorso è stato rigettato, con declaratoria di inammissibilità dei motivi e senza pronuncia sulle spese, essendo l’Agenzia rimasta intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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