Società estinta: inammissibile il ricorso in Cassazione proposto dal liquidatore (Cass. civ. Sez. V n. 16650 del 22.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio: i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, secondo il regime giuridico dei debiti sociali. I soci, quali successori, subentrano ex art. 110 cod. proc. civ. nella legittimazione processuale dell’ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità del rapporto sostanziale; va invece esclusa la legittimazione ad causam del liquidatore della società estinta. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla società già cancellata e che il rilascio della procura speciale da parte dell’ultimo liquidatore non sana il vizio, consistente nel mancato rilascio della procura da parte dei soci successori.

Il Fatto

Una società operante nella vendita e acquisto di spazi pubblicitari sui media e nell’organizzazione di eventi di promozione riceveva un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per II.DD. e IVA, oltre accessori, relativamente al periodo di imposta 2009. L’Ufficio riteneva inattendibili le scritture contabili, non depositato il bilancio e non risposto al questionario inviato, e ricostruiva induttivamente il volume d’affari; il maggior reddito accertato veniva imputato ai due soci in ragione delle rispettive quote di partecipazione.

I contribuenti proponevano distinti ricorsi, riuniti e rigettati in primo grado; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, confermava integralmente le riprese impositive. Avverso tale sentenza la sola società proponeva ricorso per cassazione, rendendo noto di essere stata cancellata dal registro delle imprese, mentre i soci non impugnavano.

La Motivazione della Corte

In via prioritaria rispetto alla disamina delle censure, il Collegio rileva che i due soci della società a ristretta base sociale, parti del giudizio d’appello, non hanno proposto ricorso per Cassazione. Il ricorso e la procura speciale a margine rendono noto che la società ricorrente è stata cancellata dal registro delle imprese successivamente alla pubblicazione della sentenza d’appello e anteriormente alla notifica del ricorso, con procura rilasciata dall’ultimo liquidatore.

Il Collegio ricostruisce il quadro giuridico di riferimento. L’estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese produce un fenomeno di tipo successorio: i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono, perché verrebbe altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali, ma si trasferiscono ai soci. Questi ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate.

Da ciò deriva che i soci, peculiari successori della società, subentrano ex art. 110 cod. proc. civ. nella legittimazione processuale facente capo all’ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, oppure a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. Deve invece escludersi la legittimazione ad causam del liquidatore della società estinta, come già affermato da Cass., ordinanza n. 16362 del 30/07/2020.

La società era dunque estinta al momento dell’incardinamento del processo di cassazione. La Corte dà ulteriore continuità a Cass. Sez. 5, sentenza n. 15177 del 22/07/2016, secondo cui è inammissibile il controricorso proposto da una società ormai cancellata dal registro delle imprese: l’estinzione intervenuta in pendenza di giudizio determina la perdita della capacità processuale, l’interruzione del processo ex art. 299 ss. cod. proc. civ. e la successione dei soci ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ. La regola dell’ultrattività del mandato alla lite, pur consentendo la notifica del ricorso della controparte presso il difensore in appello della società estinta, non vale per la proposizione del ricorso per cassazione, che esige la procura speciale e deve essere effettuata dai soci.

Tale principio è riaffermato anche nella fattispecie, con la precisazione che il rilascio della procura da parte dell’ultimo liquidatore non è idoneo a sanare il vizio, consistente nel mancato rilascio della procura speciale a ricorrere da parte dei soci, successori della società. Poiché i soci avevano impugnato con distinti ricorsi gli avvisi, rigettati, e avevano proposto appello senza poi ricorrere in Cassazione, ed essendo la società già estinta al momento della proposizione del ricorso, unica ricorrente, non è neppure possibile integrare il contraddittorio nei confronti dei soci. Il ricorso è pertanto inammissibile.

All’inammissibilità non segue il regolamento delle spese secondo soccombenza, considerati il rilievo d’ufficio del profilo e la natura processuale della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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