Notifiche degli atti presupposti e oneri di allegazione nel ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 12983 del 15.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando non è possibile ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e va riscontrato alla luce dell’intero impianto motivazionale della sentenza, non potendosi sovrapporre all’attività di valutazione delle prove. La censura relativa all’invalidità delle notificazioni degli atti presupposti deve essere veicolata attraverso il motivo di violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e non mediante l’error in procedendo, che attiene alle conseguenze dell’errata instaurazione del contraddittorio e non alle modalità del procedimento di notificazione. Il motivo che deduca l’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando investa l’apprezzamento del giudice di merito e non un accadimento in senso storico-naturalistico. In tema di sospensione per pregiudizialità, quando la causa pregiudicante sia definita con sentenza non passata in giudicato, la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. non è obbligatoria, ma può essere disposta in via facoltativa ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Un contribuente impugnava un’intimazione di pagamento, deducendo l’omessa notificazione dell’atto prodromico, l’invalidità della notifica della cartella, l’intervenuta prescrizione e la decadenza dal potere di notifica. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello, ritenendo la cartella impugnabile solo per vizi propri, la notificazione regolarmente eseguita e la prescrizione non maturata.
Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione articolando dodici motivi, tra cui la nullità della sentenza per motivazione apparente, l’error in procedendo nella valutazione delle prove, la violazione degli obblighi di sospensione del processo per pregiudizialità e l’omessa pronuncia su alcune eccezioni. Le Agenzie intimate resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi, distinguendo i profili di vizio motivazionale da quelli attinenti al merito. Sul primo motivo, il Collegio rileva che l’iter logico della sentenza impugnata è ampiamente ricostruibile e che il vizio di motivazione apparente ha effetti invalidanti solo se impedisce di comprendere le ragioni della decisione. Il fatto che la sentenza non sia condivisa dalla parte soccombente, o non sia conforme a legge, non integra il vizio, dovendosi in tal caso proporre apposito motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La censura sull’error in procedendo sottende una richiesta di rivalutazione delle prove preclusa al giudice di legittimità. I richiami agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. sono inconferenti, perché le censure sulle notificazioni avrebbero dovuto essere veicolate attraverso la violazione di legge. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 20867 del 2020, secondo cui per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti, mentre è inammissibile la doglianza sull’attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcune prove.
Anche il terzo motivo è inammissibile: l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 143 del 2012, riferisce l’omesso esame a un fatto decisivo in senso storico-naturalistico, non assimilabile a questioni o argomentazioni (richiamata Cass. n. 2268 del 2022). Il motivo investe l’apprezzamento delle notificazioni, non un fatto.
Quanto ai motivi sulla prescrizione, il quarto è infondato perché la valutazione va condotta sull’intero impianto motivazionale, che prende posizione netta sulla validità delle notifiche. Il quinto e il sesto sono inammissibili perché funzionali a una rivalutazione del merito estranea al sindacato di legittimità. Sul settimo motivo, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 21763 del 2021: la sospensione per pregiudizialità non è obbligatoria quando la causa pregiudicante sia definita con sentenza non passata in giudicato. L’ottavo motivo, subordinato, è infondato, essendo configurabile la decisione implicita di una questione superata dalla soluzione di altra questione (richiamate Cass. n. 12131 del 2023 e Cass. n. 6145 del 2019). I motivi nono, decimo, undicesimo e dodicesimo sono inammissibili: gli ultimi due anche per difetto di specificità ex art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.