Interposizione fittizia: la prova della gestione uti dominus spetta all’Ufficio, il giudice del rinvio non è vincolato ad un esito favorevole al Fisco (Cass. civ. Sez. 5 n. 391 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio, a seguito di cassazione per violazione di norme di diritto, è vincolato al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, ma non all’apprezzamento del materiale probatorio, dovendo solo esaminare e valutare gli elementi indicati dalla Corte senza che sia imposto un esito favorevole alla tesi dell’amministrazione finanziaria. In tema di interposizione fittizia ex art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, gli indizi devono condurre alla prova della gestione uti dominus dell’impresa e delle sue risorse finanziarie da parte dell’interponente. La censura che, deducendo la violazione delle norme sulla prova per presunzioni e sull’onere della prova, miri alla rivalutazione del merito è inammissibile, non potendo il giudizio di legittimità trasformarsi in un terzo grado di merito.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate aveva imputato alla società contribuente, per l’anno 2012, i ricavi fatturati da una cooperativa sociale che si era fittiziamente interposta nello svolgimento dell’attività d’impresa, per conseguire illegittimamente i benefici fiscali riconosciuti alle cooperative. L’Ufficio, sulla base della verifica della Guardia di Finanza, aveva rilevato la continuità dell’attività tra le due società, costituite dagli stessi soci e operanti negli stessi locali. Dopo due gradi di merito e una prima pronuncia di cassazione con rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto il ricorso della contribuente; l’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per inosservanza del principio di diritto e il vizio di motivazione, oltre alla violazione dell’art. 37 d.P.R. n. 600/1973

La Motivazione della Corte

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Quanto alla dedotta nullità per inosservanza del principio di diritto, ha precisato che il giudice del rinvio deve uniformarsi alla “regola” giuridica enunciata e alle premesse logico-giuridiche della decisione, ma non è vincolato a una valutazione del materiale probatorio in senso favorevole all’amministrazione. Nel caso di specie, la CGT di II grado aveva riconosciuto la valenza indiziaria delle dichiarazioni rilasciate dai ventisei lavoratori alla Guardia di Finanza e ne aveva esaminato analiticamente il contenuto, ma aveva concluso per la loro inidoneità a provare la gestione uti dominus da parte dell’interponente, spiegando espressamente le ragioni del giudizio di irrilevanza. Ha quindi ritenuto insussistente la lamentata inosservanza, non avendo la pronuncia rescindente imposto alcun vincolo sull’apprezzamento della portata indiziaria delle dichiarazioni. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione per il richiamo alla sentenza del Tribunale di Arezzo, inserito solo a rafforzamento di una motivazione già ampia.

Sul secondo motivo, la Corte ha dichiarato la censura inammissibile, poiché, pur deducendo formalmente la violazione delle norme che regolano la formazione della prova per presunzioni e la ripartizione dell’onere probatorio, il ricorrente mirava in realtà a una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito. La CGT aveva fatto corretta applicazione dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, attenendosi all’interpretazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui le presunzioni gravi, precise e concordanti devono condurre alla prova della gestione uti dominus dell’impresa e delle sue risorse finanziarie da parte dell’interponente. La valutazione del materiale probatorio, però, è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità: l’Agenzia aveva fornito un quadro indiziario compatibile con il legittimo avvicendamento di un soggetto nell’esercizio dell’attività, ma non la prova richiesta. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria di non doversi provvedere sulle spese, essendo la società intimata, e con esclusione dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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