Accertamento induttivo puro, motivazione apparente e rinvio (Cass. civ. Sez. V n. 16653 del 22.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. a opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ravvisabile nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa la mera insufficienza. E’ affetta da tale vizio la sentenza tributaria che, sul punto dell’accertamento induttivo puro, si limiti ad affermare apoditticamente l’insussistenza dei relativi presupposti, impedendo di individuare le ragioni della decisione.
Il Fatto
Una società esercente commercio all’ingrosso e al dettaglio di cuoio e pelli veniva sottoposta a verifica fiscale per il periodo di imposta 2006, all’esito della quale l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per II.DD. e IVA, con due riprese: la prima per costi non deducibili per violazione dei criteri di competenza e inerenza ai sensi dell’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986; la seconda per ricavi non dichiarati, ricostruiti induttivamente ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo del 30% i maggiori ricavi. La Commissione tributaria regionale della Campania, in parziale accoglimento dell’appello della società, dichiarava illegittima la ricostruzione dei maggiori ricavi con metodo induttivo puro, ritenendo necessarie presunzioni gravi, precise e concordanti, e confermava invece il recupero relativo ai costi indebitamente dedotti. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi; la società rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
Esaminando per primo il secondo motivo, la Corte rileva che l’Agenzia censurava il capo della sentenza d’appello che aveva ravvisato vizi di motivazione dell’avviso di accertamento, in violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità: la motivazione dell’avviso non è riprodotta in ricorso e i rinvii agli atti sottostanti, come il p.v.c., non colmano la lacuna, poiché la censura investiva proprio la motivazione dell’avviso e non di altri atti.
Con il primo motivo l’Agenzia deduceva la nullità della sentenza per motivazione inesistente, apparente o contraddittoria, nonché la violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. e dell’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, con riferimento al capo che aveva escluso i presupposti dell’accertamento induttivo puro. Il motivo è fondato.
La Corte reitera l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016: la motivazione è solo apparente quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Richiama altresì le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui il vizio denunciabile si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa, restando esclusa la mera insufficienza.
Nel caso di specie la sentenza d’appello, sulle riprese per ricostruzione induttiva pura dei maggiori ricavi, si è limitata ad affermare che non sussisterebbero i presupposti per l’applicazione del capoverso dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973, sicché l’accertamento potrebbe fondarsi solo sulla lett. d) del primo comma. Si tratta di una statuizione apodittica, che non consente di individuare le ragioni dell’illegittimità dell’accertamento induttivo puro rispetto a quello analitico-induttivo.
La sentenza è pertanto cassata e la controversia rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per l’esame dei profili assorbiti e per la liquidazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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