Accise, cumulabili indennità di mora e sanzione per il ritardato versamento (Cass. civ. Sez. V n. 13766 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accise, il tardivo versamento dell’imposta comporta il cumulo tra l’indennità di mora di cui all’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995 e la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997. Le due pretese hanno natura distinta e autonoma: la prima è risarcitoria, la seconda è afflittiva. La diversità di funzione esclude che tra esse sussista un rapporto di alternatività, con la conseguenza che entrambe sono dovute. La circostanza che il testo unico sulle accise rechi già una disciplina del ritardato pagamento non assorbe né sostituisce la sanzione tributaria generale.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da un avviso di pagamento delle accise sul gas naturale e da un connesso atto di irrogazione sanzioni notificati a una società contribuente. La Commissione tributaria provinciale di Aosta accoglieva parzialmente il ricorso della società, limitatamente alle sanzioni. La Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta, con la sentenza n. 25/01/22 del 28/06/2022, rigettava sia l’appello principale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sia l’appello incidentale della società.
Il giudice di appello riteneva che, nel caso di tardivo versamento dell’imposta, trovasse applicazione il solo art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, che già prevede una conseguenza per il ritardato pagamento delle accise, con esclusione dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; la società non resisteva in giudizio, restando intimata.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. L’Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e l’errata applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1995, per avere il giudice di appello escluso la cumulabilità tra l’indennità di mora, di natura risarcitoria, e la sanzione generale, di natura afflittiva.
La Corte richiama il tradizionale orientamento della propria giurisprudenza, che il Collegio condivide. In caso di ritardato pagamento delle accise sono dovuti sia la sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, sia l’indennità di mora e gli interessi di cui all’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995. Quest’ultima somma, avendo natura risarcitoria distinta e autonoma, è cumulabile con la sanzione tributaria generale.
Il Collegio si allinea espressamente a Cass. n. 19338 del 16/06/2022, richiamata insieme ad altre conformi (Cass. n. 2651 del 27/01/2023; Cass. n. 37937 del 28/12/2022; Cass. n. 33096 del 09/11/2022; Cass. n. 19340 del 16/06/2022; Cass. n. 19339 del 16/06/2022; Cass. n. 16165 del 03/08/2016; Cass. n. 8553 del 14/04/2011). Quel filone ha ribadito la validità dell’impostazione tradizionale, messa solo di recente in dubbio da arresti di segno opposto (Cass. n. 22676 del 20/07/2022; Cass. n. 30034 del 21/11/2018).
Il giudice di appello ha quindi errato nel non riconoscere l’ammissibilità del cumulo. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e, non essendovi ulteriori questioni di fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso. Le spese di lite, comprese quelle dei gradi di merito, sono compensate in ragione dell’esistenza di due distinti orientamenti giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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