Inerenza dei costi e mandato senza rappresentanza nell’IVA del consorzio (Cass. civ. Sez. V n. 16654 del 22.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la deducibilità dei costi richiede la loro inerenza all’attività esercitata, da valutarsi su base qualitativa e non quantitativa; l’antieconomicità può fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza, ma l’accertamento deve fondarsi anzitutto sull’onere probatorio a carico del contribuente. Nel mandato senza rappresentanza tra consorzio e consorziata, i rapporti tra mandatario e mandante perdono la loro neutralità e divengono presupposti del tributo: non è legittima alcuna differenza tra quanto fatturato dal consorzio al committente e quanto fatturato dalla consorziata al consorzio, salvo la quota corrispondente alle provvigioni o a specifici servizi resi. Ne deriva l’illegittimità della detrazione operata dal consorzio, spettando il credito ai consorziati per la rispettiva quota, in coerenza con il principio di neutralità dell’imposta.

Il Fatto

A seguito di un controllo nei confronti di un consorzio, l’Amministrazione finanziaria emetteva un avviso di accertamento per li.DD. e IVA relativamente all’anno d’imposta 2013, contestando costi indeducibili e corrispondente IVA non detraibile, oltre a omessa documentazione di operazioni imponibili. Il consorzio agiva quale mandatario senza rappresentanza nell’interesse, ma non nel nome, dei consorziati.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo la detrazione IVA in base al principio di neutralità dell’imposta e confermando la ripresa sui costi ritenuti non inerenti. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana rigettava l’appello principale del consorzio e accoglieva quello incidentale dell’Agenzia. Il contribuente proponeva quindi ricorso per Cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 109 d.P.R. n. 917/86, sostenendo che la ripresa per difetto di inerenza fosse fondata su valutazioni di congruità economica e non sul parametro qualitativo dell’inerenza. La Corte ha dichiarato il motivo affetto da concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza.

Richiamando la propria giurisprudenza (Sez. 5 n. 24880 del 2022), la Corte ha ribadito che la deducibilità richiede che i costi siano riferibili all’esercizio dell’attività imprenditoriale, con esclusione di quelli collocati in una sfera estranea, senza che rilevi una valutazione di utilità anche solo potenziale. L’onere della prova grava sul contribuente. L’antieconomicità della spesa può fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza (Sez. 5 n. 33568 del 2022), ma ove il contribuente indichi i fatti che riconducono il costo all’attività d’impresa, l’Amministrazione deve dimostrare gli elementi contrari.

Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che la censura non coglieva la ratio decidendi, imperniata in via primaria sulla carenza di prova dell’esistenza dei costi. Il giudice di merito aveva accertato una descrizione insufficiente delle attività fatturate e l’inverosimiglianza dei costi di coordinamento rispetto alle prestazioni rese da una sola persona fisica. Il presunto errore numerico del giudice è stato ritenuto irrilevante, poiché la ragione del diniego risiedeva nella mancanza di certezza sull’esistenza dei costi, profilo non specificamente censurato.

Con il secondo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 19 d.P.R. n. 917/1986 e del principio di neutralità dell’IVA, sostenendo che l’impostazione contabile non avesse prodotto saldi d’imposta diversi da quelli effettivi. La Corte ha escluso l’ingresso del motivo: in caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al committente e quanto fatturato dal consorziato al consorzio, grava sul consorziato l’onere di provare che la differenza non integri ricavi occulti (Sez. Un. n. 12190 del 2016).

In tema di IVA, con mandato senza rappresentanza i rapporti tra mandatario e mandante perdono la loro neutralità e divengono presupposti del tributo (Sez. 5 n. 21860 del 2016). Il consorzio avrebbe dovuto ribaltare integralmente ricavi e costi, compresi quelli di funzionamento da imputarsi pro quota ai consorziati. La detrazione operata dal consorzio è dunque illegittima, spettando il credito ai consorziati per la rispettiva quota. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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