Motivazione sufficiente e notifica della cartella al legale rappresentante (Cass. civ. Sez. V n. 16694 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la sentenza che accerta l’avvenuta notifica della cartella intestata all’obbligata principale, dando atto che la stessa è stata notificata al contribuente nella sua qualità, soddisfa il minimo costituzionale di motivazione richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., purché si fondi sull’esame degli atti di causa. Il giudice di legittimità non può sindacare la valutazione delle risultanze documentali, ivi compreso l’estratto di ruolo, compiuta dal giudice di merito. Ne consegue il rigetto del ricorso che lamenti la nullità della sentenza per vizio di motivazione, ove questa risulti congrua e ancorata alle acquisizioni istruttorie.

Il Fatto

Il contribuente impugnò davanti alla C.T.P. di Grosseto l’iscrizione di ipoteca iscritta a suo carico, deducendo di non aver avuto conoscenza degli atti presupposti. L’atto si fondava sul mancato pagamento di una cartella recante una pretesa tributaria di rilevante importo, notificata al contribuente nella qualità di legale rappresentante di un sodalizio sportivo, a sua volta conseguente ad avvisi di accertamento emessi a carico dell’associazione per Irap, Ires e Iva.

Respinto il ricorso in primo grado e confermata la decisione in appello, la sentenza della C.T.R. della Toscana fu cassata con l’ordinanza n. 8293 del 2023 per difetto di motivazione. Riassunto il giudizio, la Commissione tributaria di secondo grado disconobbe nuovamente le ragioni del contribuente, che ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., degli artt. 36 e 61 del d. Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Egli assume che i giudici del rinvio non avrebbero spiegato le ragioni per cui la cartella sottesa all’ipoteca fosse riferita alle imposte accertate a carico dell’associazione, emessa nei suoi confronti nella qualità di responsabile in solido.

La Corte ha ritenuto la censura infondata. La sentenza impugnata ha accertato l’avvenuta notifica della cartella intestata all’obbligata principale e ha dato atto che la stessa era stata notificata al contribuente nella sua qualità. La motivazione risulta così conforme al minimo costituzionale elaborato dalla giurisprudenza di legittimità per valutare la sufficienza richiesta dall’art. 111, sesto comma, Cost., richiamandosi sul punto Cass. Sez. Un. n. 8053 e n. 8054 del 2014.

La decisione si basa sull’esame degli atti di causa, tra cui l’estratto di ruolo relativo alla cartella in contestazione, ritenuto significativo della riconducibilità dei debiti alla posizione del sodalizio. La Corte ha precisato che tale valutazione appartiene al giudizio di merito e non può essere sindacata in sede di legittimità.

Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio. La Corte ha altresì applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 380-bis cod. proc. civ., liquidando le ulteriori somme in dispositivo, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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