Cassazione: impugnazione dell’intimazione di pagamento e preclusione per atti non impugnati (Cass. civ. Sez. 5 n. 4290 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile per carenza di interesse qualora il soccombente censuri solo una di esse, omettendo di impugnare l’altra, parimenti autonoma e sufficiente. In materia di riscossione, l’intimazione di pagamento è impugnabile per vizi propri, mentre i vizi relativi alla notificazione degli atti presupposti (cartelle e avvisi di accertamento) devono essere fatti valere, ai sensi dell’art. 19, comma terzo, d.lgs. n. 546/1992, mediante impugnazione dei medesimi atti presupposti, con la conseguenza che la mancata impugnazione di questi ultimi determina una preclusione processuale.
Il Fatto
La contribuente impugnava un’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per una somma di elevato importo, riferita a diverse cartelle e avvisi di accertamento. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo la prescrizione per due cartelle, ma rigettava le altre doglianze, relative all’omessa produzione della documentazione di notifica e al disconoscimento di conformità all’originale degli atti prodotti. La Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello, evidenziando che l’intimazione impugnata era stata preceduta da due ulteriori intimazioni, relative alle stesse cartelle, non impugnate, con conseguente preclusione a far valere i vizi di notifica degli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, con i quali la contribuente lamentava la violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere la CTR ritenuto inammissibile il disconoscimento della documentazione e provate le notifiche di alcuni atti. I giudici di legittimità hanno dichiarato entrambi i motivi inammissibili per carenza di interesse, poiché le censure non investivano l’ulteriore e autonoma ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata.
La CTR, nella parte conclusiva della motivazione, aveva infatti affermato che, essendo state notificate alla contribuente due precedenti intimazioni per le medesime cartelle, gli eventuali vizi di notifica degli atti presupposti dovevano essere fatti valere con l’impugnazione di quelle intimazioni, ai sensi dell’art. 19, comma terzo, d.lgs. n. 546/1992. Tale statuizione, non censurata, era da sola sufficiente a sorreggere il rigetto dell’appello.
Richiamando il principio per cui, in presenza di una pluralità di ragioni autonome a sostegno della decisione, è indispensabile che il ricorrente le censuri tutte e che tutte le censure risultino fondate, la Corte ha concluso che la contribuente era priva di interesse a impugnare la sola statuizione relativa al disconoscimento e alla valutazione del materiale probatorio, senza aver utilmente censurato la parte della motivazione fondata sulla preclusione derivante dalla mancata impugnazione delle intimazioni precedenti.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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