Sospensione della riscossione solo per vizi dell’ente creditore (Cass. civ. Sez. V n. 16693 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione della riscossione disciplinata dall’art. 1, commi da 537 a 543, della l. n. 228/2012, la casistica normativa che consente la sospensione e l’eventuale annullamento officioso riguarda esclusivamente i vizi imputabili all’ente creditore e al credito sotteso alla riscossione, non quelli riconducibili all’attività dell’agente della riscossione. Ne consegue che l’istanza del contribuente non può produrre l’effetto decadenziale invocato quando le contestazioni abbiano ad oggetto l’operato del concessionario, come il pignoramento presso terzi, e non l’attività dell’Ente impositore. Inoltre, la censura che denuncia il mancato rispetto della procedura di notificazione a mezzo p.e.c. è inammissibile quando non confuta la ratio decidendi fondata sul raggiungimento dello scopo dell’atto.

Il Fatto

Una società contribuente ha impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano l’intimazione di pagamento notificatale il 5 agosto 2016, relativa a crediti tributari per un ammontare complessivo di € 452.785,97. La società assumeva di aver presentato istanza di sospensione della riscossione ex art. 1, commi 537 e 538, della l. n. 228/2012 e di aver ricevuto risposta dal solo agente per la riscossione dopo la perenzione del termine di 220 giorni previsto dai commi 540 e 543, che per tale ipotesi prevedeva il discarico automatico dei ruoli.

La C.T.P. adita ha respinto il ricorso e il successivo appello della società ha seguito la medesima sorte. I giudici regionali hanno rilevato che l’istanza presentata aveva oggetto diverso da quello stabilito dalla disciplina applicabile, sì da non consentire la produzione dell’effetto decadenziale invocato, e hanno ritenuto infondata l’eccezione di invalidità della notifica dell’intimazione, osservando che l’atto aveva comunque raggiunto il suo scopo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha denunziato la violazione dell’art. 1, commi 537-543, della l. n. 228/2012 e l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, lamentando che i giudici di merito avessero ritenuto inidonea l’istanza a far produrre gli effetti invocati quanto al carico di ruolo.

La Corte ha dichiarato il motivo non fondato, richiamando il proprio orientamento su vicende sovrapponibili (cfr. Cass. n. 10939/2024). Ha osservato che la disciplina in esame nasce con l’intenzione di rimediare a difetti di comunicazione tra l’ente creditore e l’agente della riscossione e prevede, perciò, come cause di sospensione e di eventuale annullamento officioso, casi ascrivibili esclusivamente all’ente creditore e al credito sotteso alla riscossione, non già inerenti all’attività dell’agente della riscossione. Alla luce di tale finalità la casistica normativa non può estendersi a ipotesi nelle quali sussistano vizi attribuibili all’agente della riscossione.

Ha quindi confermato che la sentenza impugnata si è attenuta a tale principio nell’escludere l’idoneità dell’istanza a paralizzare l’attività di riscossione. Dalla documentazione riprodotta nel ricorso risultava infatti che le doglianze della società avevano ad oggetto il pignoramento presso terzi effettuato per la riscossione dei ruoli; né la società, a ciò tenuta a fronte del rilievo dei giudici d’appello, aveva dato prova di aver effettuato contestazioni relative anche all’operato dell’Ente impositore.

Con il secondo motivo la ricorrente ha denunziato la nullità della sentenza per l’asserita inesistenza della procedura di notificazione prevista dall’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che, vertendosi in ipotesi di notificazione eseguita a mezzo p.e.c., l’agente avrebbe dovuto versare in atti la prova della ricevuta di accettazione o di avvenuta consegna. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: i giudici d’appello avevano statuito che le eccezioni avverso le modalità di notificazione non avevano pregio per l’assorbente ragione che la notificazione aveva raggiunto lo scopo e la contribuente aveva proposto in modo esaustivo le proprie difese. Tale decisiva affermazione non risulta incisa dalla censura, che insiste unicamente sul mancato rispetto della procedura stabilita per la notificazione a mezzo p.e.c.

In via preliminare la Corte ha escluso che la prospettata rinunzia al ricorso per acquiescenza, conseguente alla dedotta presentazione di istanza di definizione agevolata ex art. 3 del d.l. n. 119/2018, potesse trovare ingresso in sede di legittimità in mancanza della produzione di alcun documento significativo della circostanza evocata. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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