Doppia conforme e onere di specificità: ricorso inammissibile per cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 16710 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, qualora il giudice di appello abbia interamente confermato la decisione di primo grado sugli stessi elementi di fatto oggetto di censura, il ricorso fondato sull’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile, non essendo ammessa la deduzione del vizio di motivazione in presenza di doppia pronuncia conforme. Il motivo di impugnazione che omette di identificare la motivazione criticanda è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo e si risolve in un “non motivo”, sanzionato con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. Parimenti inammissibili sono, ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito non riprodotti nel ricorso né localizzati nel fascicolo. L’apprezzamento del giudice di merito sulla dinamica del sinistro e sul nesso causale costituisce giudizio di mero fatto, sottratto al sindacato di legittimità se logicamente e giuridicamente coerente.
Il Fatto
La ricorrente aveva convenuto il Comune innanzi al Tribunale per essere risarcita dei danni riportati in un sinistro stradale notturno, sostenendo la responsabilità dell’amministrazione per l’omessa manutenzione del sedime, l’assenza di illuminazione e di guardrail di protezione.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda, compensando le spese, sul rilievo che l’evento era ascrivibile in via esclusiva alla condotta imprudente della conducente, in particolare per la velocità tenuta nell’affrontare la curva. La Corte d’appello aveva confermato integralmente la decisione, ribadendo che l’assenza di barriera protettiva era irrilevante rispetto all’urto contro il palo e che la pericolosità della cosa inerte degradava a mera occasione del danno in presenza di condotta imprudente della vittima. Proposto ricorso per cassazione, il Comune ha resistito con controricorso, eccependo tra l’altro la tardività dello stesso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto disatteso l’eccezione di tardività del ricorso, notificato a mezzo pec il 15.1.2024. Il giudizio era stato promosso con atto di citazione notificato il 12.4.2007, dunque prima della modifica dell’art. 327 cod. proc. civ. disposta dall’art. 46, comma 17, legge n. 69/2009, applicabile ai soli giudizi instaurati dopo il 4.7.2009. Poiché la sentenza impugnata era stata pubblicata l’11.1.2023, il termine lungo di un anno, al momento della notifica, non era ancora spirato, dovendosi tener conto della sospensione feriale dei termini processuali.
Passando al primo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, ai sensi dell’art. 360, comma quarto, cod. proc. civ. applicabile ratione temporis, in caso di doppia pronuncia conforme fondata sulle stesse ragioni e sugli stessi elementi di fatto, non è ammesso il ricorso per cassazione ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. La ricorrente non aveva dimostrato la diversità delle ragioni esposte nelle due sentenze.
Il motivo, inoltre, era privo dell’identificazione della motivazione criticanda, delegando inammissibilmente la Corte a individuarne l’oggetto. Tale nullità si risolve in un “non motivo”, sanzionato con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., secondo un principio costante richiamato anche dalle Sezioni Unite n. 7074 del 2017. La ricorrente si era soffermata su un lungo elenco di questioni di fatto, estranee al giudizio di legittimità.
La Corte ha ricordato che l’apprezzamento del giudice di merito sulla ricostruzione della dinamica dell’incidente, sull’accertamento della condotta dei conducenti e sul nesso causale si concreta in un giudizio di mero fatto, sottratto al sindacato di legittimità quando il ragionamento sia completo, corretto e coerente sotto il profilo logico-giuridico. Il ricorso tendeva a suscitare una ricostruzione dei fatti e una valutazione delle prove alternative a quelle compiute dal giudice di merito.
Anche il secondo motivo, relativo all’omessa valutazione delle osservazioni dei consulenti di parte alla relazione del C.T.U., è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ. La ricorrente si era limitata a richiamare atti e documenti del giudizio di merito senza riprodurli né fornire le puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione e localizzazione, impedendo l’esame del motivo, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 34469 del 2019. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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