Percentuale di ricarico, confessione stragiudiziale e obbligo di rideterminazione del tributo (Cass. civ. Sez. V n. 16707 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accettazione, da parte del contribuente, di una data percentuale di ricarico ai fini della determinazione dei ricavi, se risultante dal verbale di constatazione e sottoscritta dal contribuente medesimo, può essere apprezzata come confessione stragiudiziale e assume valore di prova legale. La vendita a stock o con scontistica non azzera il ricavo del commerciante, sicché la percentuale di ricarico va applicata sull’intero costo di acquisto delle merci, espungendo poi dal calcolo la merce venduta a stock o con sconti secondo la documentazione contabile. Il giudice tributario, qualora ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi sostanziali, non è esonerato dal verificare l’esistenza di una minore pretesa tributaria, eventualmente riducendola, senza poter annullare integralmente la ripresa. Il decreto di archiviazione penale non ha alcuna incidenza nel processo tributario, essendo l’efficacia di giudicato limitata alle sentenze penali di assoluzione emesse a seguito di dibattimento.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Terni, notificava a una contribuente, esercente commercio al dettaglio di confezioni, un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione maggiori ricavi derivanti dall’applicazione di una percentuale di ricarico sul costo del venduto, liquidando IRPEF, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2016. L’atto traeva origine da un PVC della Guardia di Finanza, che aveva determinato il costo del venduto confrontando i valori della verifica con i ricavi dichiarati.
La contribuente, non aderendo alla proposta di accertamento con adesione, impugnava l’avviso. La CGT di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo che la percentuale di ricarico dovesse applicarsi escludendo dal calcolo il costo dei beni venduti sottocosto e gli sconti. La CGT di secondo grado rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando tale impostazione e valorizzando una consulenza di parte prodotta nel procedimento penale, conclusosi con archiviazione. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, l’Ufficio deduce la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 51 e 54 d.P.R. n. 633/1972, sviluppando tre questioni: la natura di confessione stragiudiziale dell’accettazione della percentuale di ricarico; il dovere del giudice tributario di esaminare nel merito la pretesa, eventualmente riducendola; la natura di mero indizio del decreto di archiviazione.
La Corte supera l’eccezione di inammissibilità, rilevando che il ricorso soddisfa il requisito di specificità dell’art. 366 cod. proc. civ., e ritiene il motivo fondato. Richiamando la recente Cass. n. 32389 del 2024, afferma che l’accettazione della percentuale di ricarico, se risultante dal verbale di constatazione e sottoscritta dal contribuente, assume valore di prova legale.
La CGT di secondo grado muove dalla medesima percentuale del 100%, ma la applica solo al costo della merce venduta a prezzo pieno, epurando il costo della merce venduta a stock e in saldi. La decisione non è condivisa: la vendita a stock o con scontistica non azzera il ricavo, sicché la percentuale va applicata sull’intero costo di acquisto, espungendo poi dal calcolo la merce venduta a stock o scontata secondo la documentazione contabile.
La Corte aggiunge che, anche a voler ritenere corretta la prospettazione della contribuente, il giudice del merito non è esonerato dal verificare l’esistenza di una minore pretesa tributaria. La conferma che i ricavi erano inferiori a quelli accertati non comporta automaticamente l’annullamento della ripresa, spettando al giudice la rideterminazione, eventualmente nei termini ridotti in sede di adesione.
Quanto al decreto di archiviazione, nessuna incidenza ha nella specie: con l’introduzione dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 ad opera del d.lgs. n. 87/2024, l’efficacia di giudicato nel processo tributario è limitata alle sentenze penali di assoluzione emesse a seguito di dibattimento. Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CGT di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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