Improcedibile il ricorso senza copia autentica del provvedimento impugnato (Cass. civ. Sez. I n. 7017 del 16.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente non depositi, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, la copia autentica e integrale del provvedimento impugnato unitamente alla relazione di notificazione, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. L’onere non viene meno per la mancata contestazione del resistente né per l’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che mantiene la sanzione dell’improcedibilità. La declaratoria di improcedibilità prevale sull’esame dell’eccezione di tardività della notifica del ricorso, che resta assorbita. L’integrale conformità della decisione alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. integra un’ipotesi normativa di abuso del processo, con condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società creditrice aveva presentato istanza di fallimento nei confronti di una società in accomandita semplice. Il Tribunale aveva rigettato l’istanza, ma la Corte d’appello, in sede di reclamo ex art. 22 l. fall., aveva accolto il gravame rimettendo gli atti al primo giudice. Quest’ultimo, ritenuto inammissibile il ricorso per concordato preventivo della debitrice, aveva dichiarato il fallimento anche su istanza del pubblico ministero.
La società fallita aveva proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa, che la Corte d’appello aveva rigettato con sentenza pubblicata e notificata il 1° febbraio 2023. Avverso tale pronuncia la debitrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la creditrice ha resistito con controricorso, mentre gli intimati non hanno svolto difese.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile, facendo proprie integralmente le ragioni della proposta di definizione anticipata già comunicata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. Il ricorrente, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, non aveva depositato la copia autentica e integrale della sentenza d’appello impugnata con la relazione di notificazione, come prescritto dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ.
La Corte ha precisato che tale onere non è venuto meno per la mancata contestazione del resistente. Il principio è consolidato: Cass. n. 8768/2020, Cass. n. 36726/2022, Cass. n. 24178/2016 e Cass. n. 22108/2006 confermano che la norma mira a garantire le esigenze di certezza della conformità della copia all’originale, senza comprimere il diritto di difesa. Né il quadro è mutato per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che continua a prevedere la sanzione dell’improcedibilità.
Nel caso concreto, dai documenti depositati telematicamente non risultava la copia autentica della sentenza impugnata, indicata nel ricorso come “doc. a sentenza”, e non era stata formulata alcuna istanza di rimessione in termini (Cass. n. 2473/2023). Il sistema informatico aveva generato un warning automatico segnalando l’errore “Atti per le carte regolamentari del deposito mancanti: ‘Copia Provvedimento'”, anomalia non sanata con successivo deposito complementare. La copia non era neppure nella disponibilità della Corte, non avendola depositata la controricorrente (Cass. n. 4370/2019).
L’eccezione di inammissibilità per tardività della notifica del ricorso, sollevata dalla controricorrente, sebbene fondata, è stata ritenuta superata dal rilievo preliminare assorbente dell’improcedibilità. Il collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese liquidate in € 10.200.
Poiché la decisione risulta pienamente conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., la Corte ha applicato la sanzione dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., condannando la ricorrente al pagamento di € 10.000 in favore della controricorrente e di € 2.500 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, cod. proc. civ. Il principio è stato affermato dalle Sezioni unite nn. 27433/2023 e 28540/2023: la conformità alla proposta codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo. Dato atto dei presupposti per il contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.