Imposta pubblicità, legittimazione del concessionario e difetto di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 16863 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta comunale sulla pubblicità, quando il Comune affida il servizio di accertamento e riscossione a un soggetto iscritto nell’apposito albo nazionale, il concessionario subentra in tutti i diritti e gli obblighi inerenti alla gestione e, in deroga all’art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, è legittimato a resistere in giudizio non solo quando l’impugnazione concerne vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, ma anche quando i motivi attengono alla debenza del tributo. La deduzione di un errore in procedendo presuppone che il ricorrente prospetti l’utilità concreta conseguibile mediante la rimozione della statuizione censurata, non essendo sufficiente un mero interesse astratto a una più corretta soluzione della questione giuridica. La censura che, sotto l’apparente violazione di legge, richieda una rivalutazione delle risultanze di causa è inammissibile, come lo è il motivo che sovrapponga i profili dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ..

Il Fatto

Il concessionario del Comune per l’accertamento e la riscossione dell’imposta sulle pubblicità e le pubbliche affissioni ha notificato al Consorzio, per gli anni d’imposta 2012 e 2013, due avvisi di accertamento relativi a mezzi pubblicitari esposti in vari punti di un centro commerciale.

Il contribuente ha impugnato gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, eccependo il difetto di legittimatio ad processum del concessionario, la mancanza dei presupposti soggettivi e oggettivi dell’imposta e il difetto di motivazione. Respinti i ricorsi in primo grado, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza d’appello per la presenza in udienza di un patrocinante privo di abilitazione tecnica. La Corte ha rilevato che la parte era comunque assistita da un difensore e che la ricorrente non ha specificato il pregiudizio subito, dal momento che la discussione orale non avrebbe aggiunto nulla rispetto agli atti già firmati dal difensore. La censura è stata dichiarata inammissibile: l’errore in procedendo, in sé considerato, non assume rilievo quando l’interesse all’impugnazione non si traduce nella possibilità di conseguire un risultato giuridicamente apprezzabile, non bastando un interesse astratto a una più corretta soluzione della questione.

Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato la legittimazione processuale del concessionario. La Corte ha confermato il principio consolidato secondo cui il concessionario, subentrando in tutti i diritti e gli obblighi della gestione, è legittimato a resistere in giudizio, in deroga all’art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, anche quando i motivi attengono alla debenza del tributo. Quanto alla clausola del capitolato speciale, la Commissione regionale ne ha rilevato la mancata impugnazione nel termine decorrente dall’ultimo giorno utile per la pubblicazione all’albo pretorio.

Il terzo motivo lamentava l’errata qualificazione economica del Consorzio e l’esclusione dei mezzi pubblicitari dall’imposta. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile, perché la deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta è esterna all’interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Il discrimine tra violazione di legge e erronea applicazione della stessa è segnato dal fatto che solo la seconda è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

Il quarto motivo deduceva la nullità degli avvisi per la mancanza di un processo verbale di constatazione e la violazione dei principi di collaborazione. La Corte ha escluso che sussista un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati, rilevando che la relativa garanzia è confinata ai tributi armonizzati, salvo che una norma la preveda espressamente. Il motivo è stato rigettato.

Il quinto motivo, infine, denunciava l’omessa valutazione della natura dei messaggi e la duplicazione d’imposta. La Corte lo ha dichiarato inammissibile sia perché richiedeva una valutazione di fatto, sia perché si trattava di un motivo c.d. misto, con sovrapposizione dei profili dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., non essendo consentito rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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