Inammissibili in cassazione i motivi che chiedono una nuova valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. V n. 16862 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, ma un errore di fatto, censurabile solo nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5) o n. 4), c.p.c. Il principio del libero convincimento opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità: non è conferito il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito. Parimenti inammissibile è la censura di violazione di legge che si fondi su un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, vicenda tipicamente rimessa al giudice del merito.

Il Fatto

Una società contribuente ha proposto opposizione, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, avverso un’ingiunzione di pagamento emessa dalla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità per conto di un Comune. La contribuente ha sostenuto che solo con detta ingiunzione le era stato notificato il prodromico avviso di accertamento e che la pretesa era illegittima, avendo comunicato con raccomandata la rimozione del mezzo pubblicitario.

All’opposizione è stata riunita quella avverso il successivo preavviso di fermo amministrativo. La C.T.P. di Milano ha accolto i ricorsi riuniti; la C.T.R. della Lombardia ha però rigettato l’appello della concessionaria, confermando la sentenza di primo grado. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la contribuente ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto la nullità del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 19 e 21, d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 1, comma 161, legge n. 296/2006 e 52, d.lgs. n. 446/1997. Essendo stato validamente notificato l’avviso di accertamento, l’opposizione all’ingiunzione successiva sarebbe stata inammissibile perché tardiva, mentre la C.T.R. avrebbe ritenuto che l’accertamento fosse stato conosciuto solo con la notifica dell’ingiunzione.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. La deduzione attiene a profili fattuali, non sindacabili in sede di legittimità: il ricorrente non può contrapporre un apprezzamento difforme a quello dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi disponibili e in sé coerente. Richiamando Cass. n. 3730 del 2025 e Cass. n. 32505/2023, il Collegio ha ribadito che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, restando riservato al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutarne l’attendibilità e scegliere quelle idonee a dimostrare i fatti.

La C.T.R. non ha omesso di valutare prove diverse, ma si è limitata ad esprimere la propria valutazione su quelle prodotte. Con l’artifizio del ricorso all’art. 115 c.p.c., la ricorrente ha in realtà chiesto una nuova valutazione delle prove. Richiamando Cass. n. 14840 del 2024, la Corte ha chiarito che in tema di valutazione delle prove il libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in legittimità.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che in assenza di valida dichiarazione di cessazione la pubblicità si intende prorogata. La censura è stata dichiarata inammissibile, perché non si può prospettare una violazione di legge sulla base di accertamenti in fatto asseritamente erronei: l’erronea ricognizione della fattispecie concreta è esterna all’interpretazione della norma e inerisce alla valutazione del giudice di merito. Il discrimine è segnato dal fatto che solo la censura mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa è inammissibile (richiamate Cass. n. 22938 del 2023, Cass. n. 3340 del 2019, Cass. Sez. Un. n. 10313 del 2006).

La Corte ha inoltre escluso l’inversione dell’onere probatorio, avendo la contribuente dimostrato l’avvenuta comunicazione della cessazione. Il ricorso principale è stato rigettato e il ricorso incidentale condizionato dichiarato assorbito, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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