Inerenza dei costi e scelte economiche del contribuente nel giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 4662 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la scelta del contribuente di sostenere un costo di locazione superiore a quello che avrebbe comportato l’acquisto del medesimo immobile non integra di per sé indizio di antieconomicità idoneo a fondare il recupero a tassazione, quando il giudice di merito accerta in fatto l’inerenza del costo allo svolgimento dell’attività professionale e la giustificazione dell’importo del canone in ragione degli interventi di ristrutturazione eseguiti dalla società locatrice. Nel processo tributario, la documentazione prodotta irritualmente in primo grado, oltre il termine dell’art. 32 del d. Lgs. n. 546 del 1992, resta acquisita automaticamente e ritualmente anche nel giudizio di appello, poiché il fascicolo di parte rimane inserito in modo definitivo in quello d’ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza e le parti non possono ritirarlo. Tale acquisizione presuppone che l’autore della produzione tardiva non sia rimasto intimato, essendosi costituito e avendo così esercitato la propria difesa.

Il Fatto

Uno studio legale associato e i suoi soci impugnavano gli avvisi di accertamento emessi per l’anno 2015, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione compensi non dichiarati, spese e ritenute indeducibili relative a una parte del canone di locazione corrisposto alla società locatrice dell’immobile adibito a studio, ulteriori costi dell’attività professionale e l’assoggettamento a IRAP. Ne derivava, nei confronti degli associati, l’accertamento del conseguente maggior reddito di partecipazione.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva in parte il ricorso. I contribuenti appellavano i capi sfavorevoli e l’Ufficio proponeva appello incidentale. Con la sentenza qui impugnata, la Corte di giustizia tributaria regionale della Liguria n. 662/01/2023 accoglieva l’appello principale sul riaddebito ai collaboratori dei costi generali di studio, respingeva gli altri motivi e respingeva l’appello incidentale. Entrambe le parti ricorrevano per cassazione, con ricorsi poi riuniti.

La Motivazione della Corte

Il ricorso dei contribuenti è rigettato. La Corte dichiara inammissibili le censure sulla mancata notifica degli inviti a comparire, perché si scontrano con l’accertamento di fatto della sentenza di merito, secondo cui gli inviti erano stati notificati ai componenti dello studio con data per il contraddittorio fissata al 5.10.2020, con conseguente operatività della proroga. Il profilo non era nuovo, avendo formato oggetto del thema decidendum sin dal primo grado.

Quanto al difetto di firma dell’atto impugnato, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, in tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è consentita ex art. 58 del d. Lgs. n. 546 del 1992, ma deve avvenire ai sensi dell’art. 32 entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza; l’inosservanza è sanata ove il documento sia già stato depositato, benché irritualmente, in primo grado, poiché i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio. Il principio è esteso alla delega di firma del sottoscrittore dell’atto di accertamento, acquisita automaticamente in gravame anche se depositata oltre termine.

La Corte precisa poi che l’acquisizione resta preclusa soltanto se rimane intimata la parte che ha prodotto tardivamente. Nella specie l’Ufficio non è rimasto intimato, essendosi costituito ed essendo autore della produzione documentale, sicché il diverso principio invocato dai ricorrenti non trova applicazione. È infondata anche la censura di omessa pronuncia sull’eccezione di mancata contestazione, avendo la CTR reso pronuncia espressa.

Il terzo motivo, sull’autonoma organizzazione quale presupposto IRAP ex artt. 2 e 3 del d. Lgs. n. 446 del 1997, è inammissibile perché investe profili di puro merito.

Anche il ricorso dell’Amministrazione finanziaria è rigettato. Sull’inerenza dei costi ex art. 109 del T.U.I.R., la CTR ha accertato in fatto che il canone era inerente all’utilizzo del locale ai fini professionali e che il suo ammontare era giustificato dagli interventi di ristrutturazione eseguiti dalla locatrice. Quanto alle spese comuni ex art. 54 del T.U.I.R., la fattispecie richiamata dall’Ufficio riguarda più professionisti senza vincoli associativi che dividono lo stesso studio; nel caso di specie i collaboratori operano alle dipendenze dei titolari, senza rapporto paritetico di colleganza, sicché i costi della struttura sono deducibili esclusivamente dai titolari. Le spese di lite sono compensate e sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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