Il classamento catastale con stima diretta può utilizzare prezziari di categoria diversa se corretto in concreto (Cass. civ. Sez. 5 n. 15915 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, caratterizzato dall’impugnazione di una pretesa fiscale fatta valere mediante l’emanazione dell’atto impositivo nel quale i fatti costitutivi della richiesta sono già stati allegati, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell’atto impugnato. Nel classamento di immobili a destinazione speciale censiti nei gruppi D ed E, l’accertamento della rendita catastale proposta dal contribuente con la procedura DOCFA avviene con stima diretta per ogni singola unità, utilizzando un procedimento diretto ovvero indiretto che individua il valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell’immobile o dal costo di ricostruzione, tenendo conto di un adeguato coefficiente di riduzione. Il riferimento ai prezziari di una categoria catastale diversa da quella dell’immobile da classificare non è illecito in quanto tale, ma solo se errato in concreto, ossia se nel calcolo sia stato considerato un elemento non esistente nella realtà fattuale.
Il Fatto
A seguito di procedure DOCFA per la fusione di subalterni relative a capannoni industriali censiti in categoria D/1, l’Agenzia delle Entrate rideterminava una maggiore rendita catastale per gli immobili, assumendo come termine di riferimento gli immobili in categoria E/10 per la determinazione dei costi tecnici di costruzione. La Commissione Tributaria Regionale, accogliendo gli appelli, annullava gli avvisi di accertamento catastale, ritenendo errato l’elemento di comparazione poiché gli immobili in E/10 prevedono un impianto fotovoltaico e geotermico, mentre l’immobile oggetto di classamento ne era certamente privo.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 27 d.P.R. n. 1142/1949, 10 R.D. n. 635/1939 e 1 D.M. n. 701/1994, nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 1, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992, in relazione al principio di non contestazione. Le società controricorrenti eccepivano l’inammissibilità o infondatezza dei motivi, rappresentando la presenza di motivi di opposizione non decisi perché assorbiti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi in quanto logicamente collegati, affrontando in via pregiudiziale la questione della non contestazione. Sul punto, richiamando il proprio consolidato orientamento, ha precisato che nel processo tributario l’Amministrazione finanziaria non è gravata, a fronte dei motivi di impugnazione, di un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto già contestato nell’atto impositivo, nel quale i fatti costitutivi della pretesa sono stati allegati.
Nel merito, la Corte ha rilevato che i fatti risultano pacifici e accertati dai giudici del merito: l’Agenzia delle Entrate ha determinato la rendita catastale con stima diretta in base al costo di costruzione, come previsto dal regolamento per la formazione del catasto di cui all’art. 30 d.P.R. n. 1142/1949. L’Ufficio ha adeguatamente tenuto conto dell’assenza dell’impianto fotovoltaico, individuando nel calcolo dei costi di costruzione l’importo zero alla specifica voce.
Quanto all’eccezione dei controricorrenti circa l’illegittimità del ricorso al prezziario della categoria E, la Corte l’ha ritenuta priva di fondamento: il riferimento alla categoria E non è illecito in quanto tale, ma solo se errato in concreto, ovvero se nel calcolo fosse stato considerato l’impianto fotovoltaico inesistente. La sentenza impugnata, invece, aveva ritenuto invalido il riferimento alla categoria E/10 proprio per la presenza di tale impianto, non in assoluto, senza considerare che la rendita determinata dall’Agenzia non recava l’inclusione dei costi relativi agli impianti fotovoltaici o geotermici, valutati a zero.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, demandando anche la decisione sulle ulteriori eccezioni ritenute assorbite dal giudice territoriale e sulle spese del giudizio di legittimità.
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