Tosap dovuta dal concessionario che occupa l’area a parcheggio per fini lucrativi (Cass. civ. Sez. V n. 16864 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Tosap, il concessionario che occupa un’area pubblica destinata a parcheggio, sottraendola all’uso collettivo, è soggetto passivo del tributo, poiché l’art. 38 e l’art. 39 del d.lgs. n. 507 del 1993 colpiscono anche l’utilizzazione particolare ed eccezionale del suolo, indipendentemente dalla limitazione all’uso generale. L’esenzione di cui all’art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993 non spetta al gestore che operi in proprio per fini lucrativi, difettando il requisito oggettivo della immediata finalità pubblica; essa opera solo se il concessionario agisce quale mero sostituto dell’ente nello sfruttamento del bene, salvo diversa volontà pattizia. Parimenti, l’esonero di cui alla lett. e) della medesima disposizione postula la previsione della devoluzione gratuita al Comune, al termine del rapporto, di impianti realizzati dal privato, non già la mera restituzione di opere già di proprietà dell’ente.
Il Fatto
Una società ha impugnato l’avviso di accertamento con cui la concessionaria del servizio di riscossione le aveva richiesto il pagamento della Tosap per l’anno 2009, in relazione all’occupazione dell’area esterna adibita a parcheggio di un complesso sportivo polifunzionale, per un importo di euro 23.874,00.
La CTP di Taranto e, in secondo grado, la CTR della Puglia hanno rigettato le impugnazioni della contribuente, escludendo che l’area fosse riconducibile al contratto di concessione e che ricorresse un servizio pubblico a favore della collettività. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; la concessionaria ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la richiesta di cessazione della materia del contendere, fondata su note comunali che avrebbero escluso, sin dall’origine, i presupposti applicativi della Tosap. Il motivo è infondato: la declaratoria presuppone un accordo transattivo stragiudiziale, mentre nel caso di specie si ravvisa solo un proposito manifestato dalla Direzione Tributi alla concessionaria, non tradottosi in atto transattivo né in istanza di rinuncia al giudizio; il Comune, anzi, aveva proposto di attendere la definizione dei contenziosi. Le note risalgono al 2016 e non sono sopravvenute alla sentenza del 2022, né la questione risulta sollevata nei gradi di merito.
Quanto alla violazione degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, il motivo è infondato. La destinazione a un utile economico, e non al servizio pubblico indifferenziato, non è esclusa dalla previsione di un corrispettivo per l’utilizzo del parcheggio interno. Il tributo è dovuto anche in relazione all’utilizzazione particolare ed eccezionale del suolo, per la sola correlazione con un’utilità diversa dall’uso della generalità. Poiché l’area è riservata ai clienti del complesso sportivo e il corrispettivo è versato alla contribuente e non al Comune, l’occupazione è assoggettata a tassazione secondo il regime delle occupazioni temporanee e permanenti.
Il terzo motivo, sull’esenzione invocata per il presunto project financing, è infondato. L’imposta si applica quando l’atto di concessione abbia ad oggetto l’area stessa e non la gestione del servizio di parcheggio, poiché solo nel secondo caso la concessionaria opera quale sostituto dell’ente nell’esazione, con occupazione temporanea ad opera del singolo automobilista. Nella fattispecie la gestione è stata affidata in proprio e l’esenzione postula il requisito oggettivo della immediata finalità pubblica, escluso dall’attività d’impresa a scopo lucrativo.
Il quarto motivo, sull’esonero per devoluzione gratuita degli impianti, è infondato: l’art. 49, lett. e), è subordinato alla previsione, nella convenzione, della devoluzione al Comune di impianti realizzati dalla società. Nel caso di specie la contribuente si limiterà a restituire il centro sportivo, già di proprietà dell’ente e oggetto di mera manutenzione straordinaria, senza che risultino impianti da essa realizzati da devolvere gratuitamente.
Il quinto motivo, per violazione dell’art. 112 c.p.c., è infondato: la CTR ha preso espressa posizione sulla questione, affermando che l’atto di concessione non prevedeva alcuna devoluzione gratuita di impianti. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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