Esenzione pubblicità per loghi su veicoli di vigilanza entro limite di superficie (Cass. civ. Sez. V n. 16865 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’imposta sulla pubblicità prevista dall’art. 17, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 507/1992 per le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per legge o regolamento opera a condizione che le dimensioni del mezzo usato, ove non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. Anche quando l’apposizione dei segni distintivi dell’istituto di vigilanza sui veicoli adibiti al servizio sia imposta dall’art. 2.b. dell’allegato D al d.m. n. 269/2010, il giudice di merito deve verificare in concreto il rispetto di tale limite, valutando la documentazione prodotta, secondo la regola di determinazione dell’imposta di cui all’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 507/1992. L’omessa valutazione di tale fatto decisivo integra il vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società esercente attività di vigilanza impugnava l’avviso di accertamento con cui la concessionaria, per conto del Comune, le intimava il pagamento di circa settemila euro a titolo di tassa sulla pubblicità per alcune scritte e loghi riportati sui veicoli di sua proprietà. La contribuente sosteneva la mancanza del presupposto impositivo, non costituendo i segni distintivi dell’istituto un messaggio pubblicitario, e invocava l’esenzione per essere l’apposizione dei contrassegni imposta dalla normativa di settore.

La CTP rigettava il ricorso. La CTR del Piemonte lo accoglieva, escludendo lo scopo promozionale e l’applicabilità della disciplina sul numero dei marchi apponibili. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; la contribuente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si censurava la sentenza d’appello per aver escluso la rilevanza pubblicitaria del nome e del logo. Il motivo è infondato. L’art. 17 richiede il rispetto del limite di superficie anche quando l’apposizione dei segni distintivi sia obbligatoria per legge: la norma subordina espressamente l’esenzione al fatto che le dimensioni del mezzo non superino il mezzo metro quadrato.

La Corte rileva inoltre che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione non sono più ammissibili: il sindacato resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost. La normativa regolamentare richiamata è individuata nell’art. 2.b. dell’allegato D al d.m. n. 269/2010, che impone i contrassegni distintivi dell’istituto; una volta equiparato il logo alle insegne, l’esenzione è normativamente prevista.

Il secondo motivo, relativo all’art. 13, comma 4, d.lgs. n. 507/1992, è pure infondato: trattandosi di ipotesi di esenzione, e riferendosi l’art. 13 ai veicoli utilizzati per il trasporto, occorre fare riferimento alla fattispecie dell’art. 17, che regolamenta il caso dei veicoli impiegati per la vigilanza.

Il terzo motivo è fondato. Pur avendo la CTR astrattamente affermato la necessità del rispetto del limite dimensionale, essa non ha in concreto preso posizione su tale aspetto, omettendo di valutare le fotografie e le schede tecniche delle autovetture prodotte dalla concessionaria, la cui decisività avrebbe potuto escludere l’esenzione. La Corte richiama l’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, che consente la produzione di nuovi documenti in appello anche quali elementi indiziari, e osserva che la questione del limite dimensionale rientrava già nel thema decidendum originario.

Il quarto motivo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in differente composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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