Associazione non lucrativa e attività commerciale: onere probatorio a carico dell’ente (Cass. civ. Sez. V n. 9713 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli enti di tipo associativo, pur potendo svolgere attività commerciale, non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale. Per le attività a favore degli associati non considerate commerciali e per le quote associative che non concorrono al reddito complessivo, l’ente ha l’onere di provare i presupposti che giustificano l’esenzione di cui agli artt. 148 e 149 t.u.i.r., secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2697 cod. civ. In tema di prova presuntiva, la denuncia di violazione dell’art. 2729 cod. civ. è ammissibile solo se il giudice di merito fondi la presunzione su fatti privi di gravità, precisione o concordanza; è invece inammissibile quando si risolva nella diversa ricostruzione dei fatti o nella prospettazione di un’inferenza probabilistica alternativa. Nel giudizio di cassazione è preclusa la rivalutazione delle prove, rimessa al giudice di merito.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un’associazione non riconosciuta senza scopo di lucro un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2015. L’Ufficio constatava lo svolgimento di un’attività commerciale di rimessaggio di roulette e camper e accertava, per l’effetto, maggiori redditi e un maggior volume di affari.
L’associazione impugnava l’atto davanti alla CTP di Terni, che rigettava il ricorso; la decisione era confermata in appello dalla CTR Umbria. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva il vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., lamentando la mancata considerazione di alcuni documenti attestanti la vita associativa e la natura non lucrativa dell’attività. La Corte lo dichiara inammissibile: nell’ipotesi di doppia conforme, disciplinata dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità. Nel caso di specie le pronunce di merito, entrambe di rigetto, si fondano sulle medesime ragioni di fatto.
Anche riqualificando il motivo come violazione di legge, la Corte lo ritiene infondato, esaminandolo congiuntamente al secondo. Ribadisce che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice attribuisca l’onus probandi a una parte diversa da quella onerata, non quando valuti le prove dando maggior peso ad alcune rispetto ad altre.
Quanto alla prova presuntiva, il giudice è tenuto ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. La relativa violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo possa basarsi su presunzioni non conformi ai requisiti di legge, ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità, precisione o concordanza. Non è invece deducibile quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione dei fatti o nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica alternativa.
La Corte richiama il principio secondo cui il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritenga più attendibili e non ha l’obbligo di dare conto di ogni singolo dato indiziario acquisito. Il controllo di legittimità non può tradursi in un esame delle risultanze istruttorie, che comporterebbe un non consentito giudizio di merito. Nella specie la CTR ha correttamente applicato le regole di ripartizione dell’onere probatorio e della prova presuntiva, valutando in modo esaustivo gli indizi, immuni da vizi logici.
Il terzo motivo è infondato. Gli enti associativi non godono di una generale esenzione fiscale, ma hanno l’onere di provare i presupposti che giustificano l’esenzione di cui agli artt. 148 e 149 t.u.i.r., secondo gli ordinari criteri dell’art. 2697 cod. civ. La censura si risolve, per il resto, in una richiesta di riesame della valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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