Decadenza annuale per riliquidazione TFS e divieto di parcellizzare quote (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16957 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine annuale di decadenza per la riliquidazione dei trattamenti di fine servizio, previsto dall’art. 1, comma 98, della legge n. 228 del 2012, opera unitariamente con riguardo al TFS comunque denominato e non consente di scomporre il trattamento in singole quote. L’ente erogatore che intenda correggere errori di calcolo o di fatto a sé imputabili deve provvedere entro un anno dall’emanazione del provvedimento da correggere. La questione relativa all'(in)applicabilità dell’art. 30 del d.P.R. n. 1032 del 1973 ai dipendenti non statali, prospettata per la prima volta in sede di legittimità, integra una questione mista di fatto e di diritto ed è inammissibile.
Il Fatto
L’Inail aveva liquidato il trattamento di fine servizio di un proprio dipendente, già in servizio presso l’Ispesl e transitato alle dipendenze dell’Istituto, cessato dal servizio nel settembre 2011 e deceduto nell’ottobre successivo. Nel gennaio 2012 l’Istituto aveva erogato il TFS; successivamente, nel dicembre 2013 e nel luglio 2014, era intervenuto in riliquidazione del trattamento.
L’erede del lavoratore aveva contestato la tardività di tali riliquidazioni rispetto al termine annuale di decadenza, ottenendo l’accoglimento della domanda in primo grado e la conferma in appello. La Corte d’appello di Torino aveva ritenuto il termine irrimediabilmente spirato, sia in forza dell’art. 1, comma 98, della legge n. 228 del 2012, sia dell’art. 30 del d.P.R. n. 1032 del 1973. L’Inail ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 10, del d.P.R. n. 78 del 2010, dell’art. 1, comma 98, della legge n. 228 del 2012 e dell’art. 30 del d.P.R. n. 1032 del 1973. L’Istituto sostiene che la norma sulla decadenza, dettata per i dipendenti statali, non sarebbe estensibile agli ex dipendenti Ispesl transitati all’Inail e che la riliquidazione avrebbe riguardato la sola quota di trattamento maturata fino al 31 dicembre 2010, estranea all’ambito di incidenza dell’art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010.
La Corte ritiene il motivo non fondato. Il giudice d’appello aveva fondato la decadenza non solo sull’art. 30 del d.P.R. n. 1032 del 1973, ma anche sull’art. 1, comma 98, della legge n. 228 del 2012, che stabilisce un termine annuale per la riliquidazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati. La disposizione, osserva la Corte, considera il TFS in modo unitario e non distingue tra le singole quote ai fini dell’operatività del termine, risultando coerente con la ratio sollecitatoria l’esegesi del giudice d’appello.
Quanto alla pretesa inapplicabilità dell’art. 30 del d.P.R. n. 1032 del 1973, la Corte rileva che la questione è stata proposta per la prima volta in sede di legittimità. La sentenza impugnata non ne fa alcun cenno e l’Inail non allega né dimostra di averla ritualmente sottoposta ai giudici di merito. Si tratta di una questione mista, implicante un giudizio anche di fatto, in relazione all’eventuale autolimitazione dell’Istituto mediante volontaria estensione della disciplina del d.P.R. n. 1032/1973, e come tale inammissibile alla stregua dell’orientamento delle Sezioni Unite n. 26603 del 2024.
La Corte aggiunge che l’Istituto, pur contestando l’applicabilità dell’art. 30, ammette che il TFS è stato calcolato secondo gli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, senza chiarire perché l’ampio rinvio a tale decreto dovrebbe valere per le sole disposizioni richiamate e non anche per l’art. 30. Il principio è ribadito: la ratio del sistema è di fissare un termine di un anno dall’emanazione del provvedimento da correggere, quando gli errori siano imputabili all’ente erogatore, che dispone da subito degli elementi per rimediare (cfr. Cass. n. 15597 del 2024). Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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