Sospensione del difensore e decorrenza del termine di riassunzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8584 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di interruzione del processo conseguente a sospensione del procuratore dall’esercizio della professione, il termine per la riassunzione decorre, per la parte colpita dall’evento, dalla cessazione del periodo di sospensione, poiché il procuratore conosce sia l’accadimento interruttivo sia la relativa durata ed è tenuto, alla scadenza, a provvedere alla prosecuzione del giudizio nel termine di cui all’art. 305 cod. proc. civ. Non occorre, a tal fine, alcuna comunicazione dell’interruzione al difensore o alla parte personalmente, avendo l’ordinanza di interruzione natura meramente dichiarativa. Una volta cessata la sospensione, non è necessaria né una nuova procura né una nuova costituzione, essendo sufficiente che il procuratore già costituito riprenda l’attività in base al mandato e alla costituzione precedentemente esperiti.
Il Fatto
Gli eredi di un lavoratore deceduto hanno convenuto in giudizio l’INPS per ottenere la pensione di reversibilità maturata dal de cuius. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda per l’asserita formazione di un giudicato. Nel giudizio di appello, nel corso del quale si è verificata la sospensione dall’albo del difensore unico degli appellanti e la conseguente interruzione del processo, gli attori hanno riassunto la causa con ricorso depositato nel 2018. La Corte d’Appello di Roma ha dichiarato estinto il giudizio per inutile decorso del termine di riassunzione.
Una sola erede ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. L’INPS ha resistito con controricorso, eccependo in via preliminare l’invalidità della procura allegata al ricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esamina l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura. La procura non reca il luogo di rilascio ma è autenticata in Roma da legale italiano. Non emergono irregolarità, poiché l’Istituto non ha offerto elementi idonei a dimostrare un rilascio all’estero: la circostanza è solo dedotta, mentre l’onere di fornire la prova contraria grava, secondo le Sezioni Unite n. 37345 del 2020 (richiamate nel testo con la sola data del 24/01/2020), sulla parte avversa a quella della cui sottoscrizione si tratta.
La Corte si sofferma poi sulla specialità della procura nel ricorso per cassazione. Il requisito richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 365 cod. proc. civ. è integrato, indipendentemente dal contenuto, dalla congiunzione materiale tra il foglio separato e l’atto cui la procura si riferisce, ai sensi dell’art. 83, comma 3, cod. proc. civ., purché non risulti evidente la non riferibilità all’attività professionale tipica del giudizio di legittimità. L’eccezione è quindi respinta.
Nel merito, il primo motivo contesta la decorrenza del termine di riassunzione, sostenendo che esso non sarebbe decorso per mancanza di avviso al difensore o alla parte. La Corte richiama l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11918 del 2022): quando l’interruzione deriva dalla sospensione del procuratore, una volta cessati gli effetti della sanzione non serve nuova procura né nuova costituzione, essendo sufficiente che il difensore riprenda le proprie funzioni in base al mandato e alla costituzione già esperiti. La conoscenza legale dell’ordinanza dichiarativa di interruzione non assume rilievo, perché il difensore conosce autonomamente il fatto interruttivo e la sua durata.
Il motivo è infondato. Il richiamo operato dalla parte ricorrente a un precedente isolato non configura alcun contrasto di orientamenti. Il secondo motivo deduce la revoca del mandato al difensore. La Corte lo dichiara inammissibile: la sentenza impugnata non trascura la deduzione, ma la valuta e la esclude per difetto di prova certa sulla data di sottoscrizione e sull’invio della missiva. Si tratta di valutazione di merito, non censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., né ai sensi del n. 3, non essendo dedotta alcuna violazione delle disposizioni invocate.
Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e la Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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