Danno differenziale e omessa motivazione sui postumi concorrenti (Cass. civ. Sez. III n. 17006 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno alla salute, qualora la condizione patologica preesistente del danneggiato assuma rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell’art. 1223 c.c., il giudice di merito deve accertare, con giudizio controfattuale condotto ex post, se essa sia coesistente o concorrente rispetto ai postumi dell’illecito. La menomazione coesistente è di norma irrilevante ai fini della determinazione del grado di invalidità permanente e della liquidazione; quella concorrente rileva invece nella sola liquidazione, secondo il criterio del danno differenziale. Il grado percentuale di invalidità va determinato sulla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti né riduzioni. È affetta da motivazione apparente la sentenza che recepisca acriticamente le conclusioni del consulente tecnico, omettendo ogni verifica sulla natura dei postumi pregressi.

Il Fatto

Il danneggiato, all’epoca tredicenne, si sottopose a un intervento chirurgico di osteotomia sovracondiloidea antivalgo. Dall’operazione residuò un accorciamento dell’arto inferiore destro di quattro centimetri. Il paziente convenne in giudizio la struttura sanitaria e il medico, chiedendone la condanna al risarcimento; i genitori intervennero volontariamente spiegando autonoma domanda iure proprio.

Il Tribunale rigettò la domanda, riconnettendo la dismetria a pregresse fratture. La Corte d’appello di Napoli, in riforma, accertò la responsabilità della struttura e del sanitario, liquidando il danno biologico nella misura del 45%, oltre al ristoro per l’omesso consenso informato già riconosciuto con sentenza non definitiva. Avverso la decisione hanno proposto ricorso principale i danneggiati e ricorso successivo, poi qualificato incidentale, la struttura sanitaria.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la qualificazione dei ricorsi. Il principio di unicità del processo di impugnazione avverso la medesima sentenza comporta che ogni ricorso successivo al primo si converta in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante.

Nel merito del ricorso principale, i giudici di legittimità censurano il percorso della Corte territoriale su più profili. Il primo riguarda la valutazione del danno differenziale. Il giudice d’appello ha recepito acriticamente le conclusioni del collegio peritale, senza rispondere alle critiche difensive e senza spiegare il procedimento logico-giuridico che ha condotto a fissare al 45% il danno direttamente ricollegabile all’intervento. Individuare il criterio giuridico mediante cui sceverare, tra le conseguenze dannose di una lesione, quelle risarcibili ex art. 1223 c.c. costituisce questione di diritto e non di mero fatto.

Il giudice di merito avrebbe dovuto accertare se la condizione preesistente avesse incidenza causale sulla condizione finale, verificando con metodo di prognosi postuma quali sarebbero state le conseguenze dell’illecito in assenza della patologia pregressa. Il richiamo è al principio di diritto consolidato (Sez. III n. 28986 del 2019, n. 514 del 2020, n. 26851 del 2023, n. 21261 del 2024), secondo cui il giudizio controfattuale è imprescindibile per distinguere coesistenza e concorrenza dei postumi.

Ulteriore profilo di censura concerne il danno non patrimoniale. La Corte d’appello ha formalmente riconosciuto il danno morale e la personalizzazione del danno biologico, ritenendoli però ricompresi nella liquidazione tabellare milanese, omettendo di considerarle autonomamente e in concreto. La motivazione è sul punto apparente, non essendo percepibile il percorso logico seguito, in contrasto con il principio di cui a Sez. III n. 23469 del 2018.

Parimenti viziata è la determinazione dei periodi di inabilità temporanea e la reiezione della domanda di rimborso spese e del danno patrimoniale da perdita di lavoro. La Corte territoriale ha respinto la richiesta ritenendo la domanda non provata, dopo aver negato l’ammissione di prove testimoniali non inammissibili: condotta che integra il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez. III n. 2980 del 2023; n. 28102 del 2022).

Il ricorso incidentale della struttura sanitaria è invece rigettato. La Corte ribadisce che, espletate più consulenze con risultati difformi, la sentenza che si uniformi a una sola è censurabile solo nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo (Cass. n. 31511 del 2022). Quanto al concorso tra causalità umana e concausa naturale, la preesistente menomazione non incide sulla determinazione del grado percentuale di invalidità, che va accertato sulla complessiva condizione in concreto.

La sentenza è dunque cassata in relazione ai motivi accolti del ricorso principale, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione personale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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