Improcedibile il ricorso se manca la relata di notifica della sentenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17031 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso, costituisce attestazione di un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e impegna la parte a subirne le conseguenze. Ne deriva, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., l’onere di depositare nel termine ivi previsto copia della sentenza munita di relata di notifica, senza che l’omissione possa essere sanata dalla successiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. La relativa sanzione processuale non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, trattandosi di adempimento preliminare non oneroso, funzionale a verificare il passaggio in giudicato della decisione di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, già Segretario generale di un Comune, aveva adito il giudice del lavoro chiedendo l’accertamento dell’illegittimità della revoca dell’incarico di Direttore generale e del procedimento di revoca dall’incarico di segretario, nonché la condanna dell’ente al risarcimento di plurime voci di danno, tra cui il compenso per le funzioni di direttore asseritamente svolte e la perdita di chance.
Il Tribunale aveva rigettato il ricorso; la Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affermando che la sentenza di appello era stata notificata il 14 gennaio 2021. L’ente si è difeso con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto il ricorso improcedibile. La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso, è attestazione di un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, in quanto manifestazione della autoresponsabilità della parte, la impegna a subirne le conseguenze. Sorge così, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., l’onere di depositare nel termine copia della sentenza munita di relata di notifica, senza possibilità di recuperare all’omissione mediante la successiva e ormai tardiva produzione ex art. 372 cod. proc. civ.
Nel caso concreto il ricorrente ha dichiarato che la sentenza d’appello era stata notificata il 14 gennaio 2021, ma agli atti non risulta copia della sentenza con relata. Trova quindi applicazione il principio secondo cui l’omessa produzione della relata comporta l’improcedibilità del ricorso. La Corte richiama sul punto Sezioni Unite n. 21349 del 2022, Sez. 6 n. 15832 del 2021 e Sez. I n. 19475 del 2024, rilevando che la sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, poiché l’adempimento è preliminare, non oneroso e funzionale a verificare nell’interesse pubblico il passaggio in giudicato della decisione di merito.
La Corte rileva inoltre l’inammissibilità per tardività: il ricorso è stato notificato il 7 luglio 2021, ben oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dal 14 gennaio 2021.
Sotto un ulteriore profilo, il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Redatto in stile discorsivo e senza articolazione per motivi, non consente di identificare le censure. Ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto con argomentazioni intellegibili ed esaurienti, idonee a dimostrare il contrasto tra le affermazioni in diritto della sentenza e le norme asseritamente violate. La Corte cita Sez. I n. 20714 del 2006, Sez. I n. 16700 del 2020, Sez. I n. 24298 del 2016 e Sezioni Unite n. 23745 del 2020, escludendo che il giudice di legittimità possa supplire con ricerca officiosa.
Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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