Illegittima la selezione di lavoratori tramite agenzia di somministrazione senza procedure concorsuali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6880 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reclutamento di personale da parte di società a partecipazione pubblica che gestiscono un servizio pubblico locale, l’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis, estende alle predette società le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001. L’omissione di tali procedure determina la nullità del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 1418, primo comma, c.c., nullità ora espressamente prevista dall’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, disposizione priva di portata innovativa in quanto chiarisce una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali. La violazione dell’obbligo di buona fede nelle trattative può dare luogo a responsabilità precontrattuale, il cui danno è limitato all’interesse negativo, ossia alle spese sostenute e al mancato guadagno per la perdita di altre occasioni di lavoro, onere probatorio gravante sul danneggiato.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, selezionati tramite un bando indetto da una società di somministrazione per l’assunzione di operatori ecologici presso una società a partecipazione pubblica, proponevano domanda giudiziale per vedersi riconoscere il diritto all’assunzione e il risarcimento del danno, non essendo mai stati assunti nonostante l’espletamento delle fasi pre-assuntive. La Corte d’appello, confermando la pronuncia di primo grado, accoglieva parzialmente le domande, condannando la società utilizzatrice al pagamento di una somma per violazione dell’obbligo di correttezza e buona fede e per perdita di chance, escludendo però il diritto all’assunzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso, con cui si denunciava la nullità della sentenza per omessa pronuncia e l’omesso esame di fatti decisivi. Quanto all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui rileva solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo. Nel caso di specie, tutti i fatti indicati dai ricorrenti sono stati esaminati dalla Corte territoriale, che ha fornito una motivazione percepibile, non ravvisandosi né la motivazione apparente né la violazione dell’art. 112 c.p.c..
La Corte ha altresì respinto il quinto motivo, relativo alla violazione dell’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, affermando che le società a partecipazione pubblica devono adottare, ai fini del reclutamento del personale, procedure concorsuali o selettive nel rispetto dei principi di cui all’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001. Il carattere imperativo di tale disposizione comporta la nullità del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 1418, primo comma, c.c., in quanto vengono in rilievo gli interessi tutelati dall’art. 97 Cost., quali l’imparzialità e l’efficienza dell’azione amministrativa. Il richiamo alla legge n. 89 del 2014, che ha rimosso i limiti alle assunzioni, è stato giudicato nuovo e quindi inammissibile, oltre che avulso dalla disciplina vigente all’epoca della selezione.
Quanto al settimo motivo, concernente la perdita di chance, la Corte ha ribadito che il ricorrente deve provare il pregiudizio subito, rappresentato dalle spese sostenute e dal mancato guadagno per la perdita di altre occasioni di lavoro. Nel caso di specie, la genericità e la mancanza di prova dell’allegazione relativa all’abbandono di altre attività giustificano la liquidazione del danno effettuata dai giudici di merito, conformemente all’orientamento per cui la responsabilità precontrattuale è configurabile quale violazione dell’obbligo di buona fede di cui all’art. 1337 c.c., ma il suo ambito risarcitorio è circoscritto all’interesse negativo.
La Corte ha infine rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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