Revocazione della sentenza di cassazione solo per errore sugli atti interni (Cass. civ. Sez. I n. 17035 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione della sentenza o dell’ordinanza di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., è ammessa soltanto quando l’errore di fatto riguardi gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, e incida esclusivamente sulla pronuncia di cassazione. Ove invece il vizio investa la sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che in quella sede sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati, esso va fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione. L’errore di diritto, sostanziale o processuale, e l’errore di giudizio o di valutazione non costituiscono causa di revocazione; l’errore rilevante deve essere di percezione, assolutamente evidente e immediatamente rilevabile dal solo raffronto tra la pronuncia impugnata e gli atti di causa, sempre che il fatto non abbia costituito terreno di discussione tra le parti.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., una precedente ordinanza della stessa Corte, emessa nel giudizio di legittimità instaurato contro il fallimento di una società in liquidazione. Il giudizio di cassazione riguardava una sentenza non definitiva della Corte di appello di Catania, depositata il 23 dicembre 2019.

La doglianza muoveva dalla notifica dell’atto di citazione in primo grado, eseguita a mezzo posta all’indirizzo estero risultante dalla residenza AIRE. Secondo il ricorrente, la firma apposta sulla cartolina non era di persona abilitata alla ricezione, ma di chi aveva ricevuto il plico in restituzione per la non richiesta del destinatario. Da qui l’errore di fatto che avrebbe travolto la pronuncia di legittimità. La parte intimata non si è costituita.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il contenuto della pronuncia impugnata. Questa aveva rilevato che la notifica doveva ritenersi corretta, alla luce del reg. CE n. 1393/2007, perché l’agente notificatore aveva individuato un indirizzo riferibile al destinatario, coincidente con quello risultante dal certificato di residenza AIRE. Da tale emergenza si era tratta la presunzione che chi aveva ricevuto l’atto fosse abilitato, in assenza del destinatario, alla ricezione in base ai rapporti con lo stesso.

Su questo punto la Corte chiarisce di non aver compiuto alcun accertamento autonomo sul procedimento notificatorio, ma di aver preso atto degli accertamenti in fatto del giudice di merito, ritenendoli giuridicamente corretti. L’errore denunciato, pertanto, sarebbe stato commesso non dalla Corte nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, ma semmai dalla Corte di merito, nell’apprezzamento della ritualità della notifica.

Il Collegio enuncia allora il confine dell’istituto: l’errore di fatto revocatorio deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, deve avere carattere autonomo e incidere esclusivamente sulla pronuncia di cassazione. Se invece l’errore è stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che in quella sede sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati, il vizio va fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione. Richiama, in tal senso, la giurisprudenza di legittimità, incluse le Sezioni Unite n. 20013 del 2024.

La Corte aggiunge che l’errore revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa, che induca a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti, sempre che quel fatto non abbia costituito terreno di discussione tra le parti. Non può concernere l’attività interpretativa e valutativa di fatti esattamente rappresentati e deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità. Nel caso concreto l’errore denunciato non era nemmeno immediatamente percepibile, poiché i giudici di merito nulla avevano rilevato.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. La mancata costituzione della parte intimata esime il Collegio dal provvedere sulle spese di lite. La Corte dà infine atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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