Ricorso inammissibile se non espone i fatti e gli atti richiamati (Cass. civ. Sez. III n. 8420 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non espone in modo chiaro e completo i fatti sostanziali e processuali della controversia e non indica specificamente il contenuto e la localizzazione degli atti richiamati è inammissibile. L’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, cod. proc. civ. configura un vero e proprio modello legale del ricorso, la cui inosservanza è sanzionata con l’inammissibilità. Il requisito della chiara esposizione dei fatti della causa, introdotto dalla nuova formulazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è applicabile ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023. Il controricorso depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso è tardivo e inammissibile, e la sua inammissibilità preclude la ritualità delle attività difensive successive.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato, aveva spiegato intervento in una procedura esecutiva immobiliare sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. L’ingiunto aveva proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., deducendo la falsità della scrittura privata contenente l’elezione di domicilio e, quindi, l’inesistenza della notifica del decreto.

Dopo una complessa vicenda processuale, con plurime sospensioni legate al parallelo procedimento penale, il giudice di prime cure aveva rigettato l’opposizione. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, aveva invece accolto il gravame, condannando il ricorrente alle spese del doppio grado e a una sanzione per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del controricorso, sollevata dal ricorrente in memoria, e la ritiene fondata. Il controricorso è stato depositato il 4 settembre 2023, oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, avvenuta il 27 giugno precedente, come prescritto dall’art. 370 cod. proc. civ..

La Corte ricorda che, secondo un indirizzo consolidato, la sospensione feriale dei termini non si applica alle opposizioni esecutive, dovendosi individuare il regime di impugnazione e il computo dei termini in base alla qualificazione data dal giudice a quo all’azione proposta. La tardività del controricorso ne comporta l’inammissibilità, che, equiparandosi alla carenza originaria dell’atto, preclude la ritualità di ogni attività successiva, comprese la redazione e il deposito della memoria.

Passando all’esame del ricorso, la Corte ne rileva l’inammissibilità sotto il profilo del rispetto dei requisiti formali e di contenuto. L’art. 366 cod. proc. civ. delinea un vero e proprio modello legale dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità. I requisiti dell’esposizione sommaria dei fatti e della specifica indicazione degli atti richiamati, previsti a pena di inammissibilità, devono garantire alla Corte una cognizione chiara e completa del fatto sostanziale e processuale, senza necessità di ricorrere ad altre fonti o atti.

La Corte sottolinea che tale esigenza risponde non a un mero formalismo, ma alla necessità di consentire la piena comprensione del significato e della portata delle censure. Il ricorso deve quindi contenere, sia pure in modo sommario, l’indicazione delle reciproche pretese delle parti, dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto, delle eccezioni e delle difese.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha adeguatamente riportato, neppure per sintesi, le difese della controparte e ha omesso ogni narrazione sullo sviluppo della procedura espropriativa e sul contenuto del ricorso introduttivo della fase sommaria. La Corte dichiara pertanto il ricorso inammissibile. Non consegue la condanna alle spese, in ragione della dichiarata inammissibilità del controricorso e della derivante irritualità delle attività difensive svolte in sede di legittimità, ma si dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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