Mutuo solutorio valido titolo esecutivo senza traditio materiale (Cass. civ. Sez. I n. 17139 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto di mutuo “solutorio”, con cui la somma erogata è immediatamente destinata a ripianare pregresse esposizioni debitorie del mutuatario verso la banca mutuante, è valido titolo esecutivo. Il perfezionamento del contratto, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si realizza nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non materialmente consegnata, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario mediante accredito su conto corrente. Non rileva in contrario che le somme siano immediatamente destinate a estinguere passività pregresse, trattandosi di atti dispositivi distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Resta superata la tesi che esigeva la traditio materiale della somma mutuata.

Il Fatto

Una banca ottenne decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma derivante da un mutuo, con garanzia ipotecaria prestata da due terzi. I mutuatari proposero opposizione sostenendo che l’originario mutuo di scopo per finanziamento industriale era stato modificato in finanziamento di liquidità, con riduzione della somma erogata e impiego della stessa per ripianare l’esposizione di un conto corrente gravato da interessi superiori al tasso legale.

Il Tribunale respinse l’opposizione. La Corte d’appello confermò, escludendo la prova della modifica della finalità e ritenendo il mutuo pienamente valido. I soccombenti ricorsero per cassazione con tre motivi, deducendo vizi di composizione del collegio, omessa pronuncia sulla validità del titolo esecutivo e violazioni in materia di prove e interpretazione contrattuale.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso. Sul primo motivo, relativo all’asserita alterazione della composizione del collegio, si afferma che nessuna valenza può attribuirsi a una mera annotazione di cancelleria, poiché la nuova designazione dipende da un formale provvedimento del Presidente dell’ufficio, mai allegato. Il collegio indicato nell’intestazione è lo stesso davanti al quale si tenne l’udienza di precisazione delle conclusioni.

La Corte ribadisce il principio secondo cui il momento rilevante per accertare la potestas iudicandi è quello della deliberazione della decisione, non del deposito della minuta. È pertanto irrilevante il collocamento a riposo di un componente del collegio sopravvenuto dopo la deliberazione. Nel caso concreto, la sentenza fu deliberata il 30 dicembre 2019 e il componente cessò il 31 gennaio 2020: nessuna nullità per irrituale composizione.

Sul secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile e infondato. Inammissibile per violazione del principio di autosufficienza: la questione della qualificazione dell’opposizione come opposizione a precetto non risulta affrontata nella sentenza impugnata, né i ricorrenti hanno indicato gli atti in cui l’avrebbero dedotta. Infondato nel merito, poiché costituisce valido titolo esecutivo il contratto di mutuo solutorio, che si perfeziona quando la somma, ancorché non consegnata materialmente, entra nella disponibilità giuridica del mutuatario tramite accredito, restando irrilevante la destinazione a ripianare pregresse passività.

Sul terzo motivo, la Corte ne afferma l’inammissibilità. La doglianza sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se si denuncia che il giudice ha posto a fondamento prove non introdotte dalle parti; la censura sull’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi uno scostamento dal prudente apprezzamento. Quanto alle regole di ermeneutica contrattuale, i ricorrenti si limitano a contrapporre apoditticamente la propria interpretazione a quella del giudice di merito, senza indicare le norme violate. Il ricorso, infine, sollecita una inammissibile rivalutazione del merito.

Il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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