Usura sopravvenuta irrilevante e clausola tasso non nulla (Cass. civ. Sez. I n. 17137 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di credito, il sopravvenuto superamento del tasso soglia di legge nel corso del rapporto non determina la nullità della clausola di determinazione degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 108/1996 ovvero pattuita per un tasso non eccedente la soglia al momento della stipula. La pretesa del finanziatore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato non può qualificarsi contraria al dovere di buona fede per il solo fatto del sopraggiunto superamento della soglia. Il motivo di ricorso che non offra elementi per rivedere l’orientamento consolidato è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società e alcuni fideiussori, in proprio e quali eredi di un altro garante, propongono opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per un importo di poco inferiore a un milione di euro, a fronte di tre rapporti bancari: un conto corrente ordinario, un conto anticipi e un’apertura di credito in conto corrente. Il Tribunale di Roma accoglie parzialmente l’opposizione, revoca il decreto ma condanna gli opponenti al pagamento di una somma rideterminata.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5768/2021, accoglie solo in parte il gravame e riduce ulteriormente l’importo. La Corte territoriale esclude rilievo all’usura sopravvenuta e reputa inammissibili le doglianze su commissione di massimo scoperto e ius variandi. I ricorrenti impugnano la sentenza in Cassazione con due motivi, incentrati sulla pretesa nullità delle clausole per superamento della soglia.

La Motivazione della Corte

La Cassazione affronta in via preliminare due eccezioni. Quanto alla procura speciale, l’eccezione di difetto di specialità è infondata: la procura risulta apposta a margine del ricorso, del tutto univoco nel riferirsi alla sentenza impugnata. Quanto al difetto di legittimazione attiva della cessionaria, la Corte distingue tra la contestazione dell’inclusione di uno specifico credito nella cessione in blocco e la contestazione dell’esistenza stessa della cessione.

Il primo profilo attiene alla legittimazione attiva; il secondo investe la titolarità del lato attivo dell’obbligazione e può essere verificato anche d’ufficio. I ricorrenti sollevano i due profili in modo promiscuo, ma la difesa della cessionaria è intervenuta già in appello senza contestazioni, e la statuizione implicita non è stata tempestivamente impugnata. La questione, introdotta solo con memoria, non è ammissibile: la memoria non integra i motivi del ricorso.

Nel merito, il primo motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ. La sentenza impugnata si conforma all’orientamento delle Sezioni Unite n. 24675 del 2017, poi esteso a ogni rapporto di credito. Le argomentazioni dei ricorrenti si limitano a una generica censura sul pericolo di disparità di trattamento tra situazioni disomogenee, senza offrire elementi per mutare l’orientamento.

Il secondo motivo è anch’esso inammissibile. Non deduce con adeguata specificità la violazione delle norme codicistiche richiamate, in contrasto con il principio che impone di indicare le norme violate e di raffrontarle con le affermazioni in diritto della sentenza. La decisione di non riconvocare il consulente tecnico d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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