Leasing: TAEG non è condizione contrattuale, nessun anatocismo nell’ammortamento alla francese (Cass. civ. Sez. I n. 17166 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata indicazione nel contratto di leasing del TAEG o dell’ISC non determina la nullità delle clausole sul tasso, perché l’indice sintetico di costo assolve a una funzione meramente informativa e non rientra tra i tassi, i prezzi e le altre condizioni la cui omissione è sanzionata dall’art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993. Le clausole che individuano il costo del bene, i tassi applicati, il numero e l’ammontare delle rate, il corrispettivo dell’opzione e il tasso leasing sono determinate, sì da soddisfare le esigenze di trasparenza. Il piano di ammortamento alla francese non genera anatocismo, perché non comporta calcolo di interessi su interessi scaduti, ma solo la debenza di maggiori interessi corrispettivi per il differimento della restituzione del capitale. La questione giuridica implicante accertamenti di fatto, non trattata nel provvedimento impugnato, è inammissibile per novità se il ricorrente non indica l’atto in cui l’ha dedotta in merito.

Il Fatto

La società utilizzatrice ha convenuto davanti al Tribunale di Sassari la società concedente per ottenere la restituzione di un indebito oggettivo, quantificato in relazione a un contratto di leasing, assumendo l’applicazione di interessi moratori usurari o comunque pattuiti su condizioni generali indeterminate e nulle, oltre all’illegittimità della capitalizzazione degli interessi per effetto del regime dell’ammortamento alla francese.

Il Tribunale, dopo consulenza tecnica d’ufficio, ha rigettato la domanda. La Corte d’Appello di Sassari ha confermato la decisione, escludendo la cumulabilità tra interessi moratori e corrispettivi ai fini del tasso soglia, ritenendo determinate le clausole contrattuali e negando l’anatocismo. L’utilizzatrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la concedente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si lamentava la mancata applicazione della disciplina consumeristica alla microimpresa e l’omesso esame della relativa qualifica, è infondato quanto al dedotto vizio di omesso esame di fatto decisivo, perché la sentenza impugnata si è pronunciata espressamente sull’attività commerciale dell’utilizzatore e sulla destinazione dei beni all’esercizio d’impresa. La censura di violazione di legge è invece inammissibile, perché introduce una questione nuova: chi propone in sede di legittimità una questione implicante accertamenti di fatto, onde non incorrere nell’inammissibilità, deve allegare di averla dedotta in merito e indicare l’atto in cui lo ha fatto, per consentire il controllo ex actis.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono inammissibili nella parte in cui contestano la determinatezza delle clausole e l’omessa indicazione del TIR: essi tendono a ripercorrere la valutazione degli elementi di prova operata dal giudice di appello. Rilevano, ai fini della consapevole assunzione degli obblighi e della determinatezza del contenuto, il costo di acquisto del bene, i tassi applicati, il numero e l’ammontare delle rate, il corrispettivo globale del leasing, l’ammontare del corrispettivo dell’opzione d’acquisto e il regime fiscale, oltre al tasso leasing. Il contenuto contrattuale risulta così compiutamente determinato, con soddisfacimento delle esigenze di trasparenza di cui all’art. 117 TUB.

Il secondo motivo è inoltre infondato nella parte relativa all’omessa indicazione del TAEG/ISC. L’indice sintetico di costo è un indicatore del costo complessivo dell’operazione che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni la cui mancata indicazione per iscritto è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993. Si verte in tema di documento di sintesi, che assolve a una funzione meramente informativa senza entrare nel contenuto strutturale del contratto.

Il quarto motivo è infondato sotto tre profili. Quanto all’adozione del piano di ammortamento alla francese, non si verifica produzione di interessi su interessi, né su interessi scaduti propriamente anatocistici: si produce piuttosto l’effetto per cui, nel piano concordato, la restituzione del capitale è ritardata per assicurare la rata costante in equilibrio finanziario, con debenza di maggiori interessi corrispettivi per il differimento. Quanto all’omesso esame di fatto decisivo, il giudice di appello ha affrontato espressamente l’aspetto, rilevando che il piano finanziario non costituisce elemento essenziale del contratto. Quanto infine alla dedotta nullità per mancata pattuizione del metodo di rimborso, con la sottoscrizione del contratto la parte aderisce anche al piano finanziario, e il contraente può rappresentarsi la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, costituendo il piano di ammortamento mera ipotesi proiettiva.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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