La compensazione giudiziale nel fallimento non richiede crediti liquidi ante concorso e l’onere della nullità antitrust grava sul fideiussore (Cass. civ. Sez. 1 n. 22306 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 56, comma 1, l.fall., che introduce una deroga al principio della concorrenza paritaria dei creditori, consentendo la compensazione tra i debiti verso il fallimento e i crediti sorti nei confronti del fallito, si applica anche alla compensazione giudiziale, quando il fatto genetico del credito opposto in compensazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, anche se l’accertamento giudiziale relativo alla liquidità di uno dei due crediti sopravvenga successivamente. La norma fallimentare comprende la disciplina della compensazione legale di cui all’art. 1243 c.c., senza che sia necessario che i crediti siano già liquidi ed esigibili prima del concorso. Inoltre, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l’esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, purché l’eccezione sia diretta a neutralizzare la domanda attrice e non a ottenere una pronuncia di accertamento idonea al giudicato. Grava invece sulla parte che invochi la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust l’onere di produrre in giudizio la prova della corrispondenza tra le clausole del contratto impugnato e il modello ABI, nonché il provvedimento della Banca d’Italia. La nullità può essere rilevata d’ufficio solo se agli atti risultino tutti gli elementi di fatto da cui desumerne l’esistenza.
Il Fatto
La vicenda origina da plurimi decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Taranto su richiesta di una banca nei confronti di una società concessionaria, di un garante e di altra società, per crediti derivanti dall’escussione di una fideiussione, da uno scoperto di conto anticipi e da un contratto di finanziamento. Avverso i provvedimenti monitori proposero opposizione con domanda riconvenzionale il garante e le società debitrici; il giudizio subì due interruzioni per i fallimenti delle società, fu riassunto e, con sentenza non definitiva, fu dichiarata l’estinzione del processo per una di esse. Il Tribunale, all’esito di consulenza tecnica, ricalcolò i saldi eliminando gli addebiti privi di pattuizioni scritte, dichiarò estinti i crediti restitutori del fallimento per compensazione con i maggiori crediti della banca, determinando incidenter tantum il credito di quest’ultima, e revocò i decreti ingiuntivi, condannando il garante al pagamento. La Corte d’Appello rigettava sia l’appello principale del garante sia quello incidentale del fallimento. Proponevano ricorso per cassazione il fallimento e l’erede del garante, deceduto nelle more, con distinti atti, riuniti per essere trattati congiuntamente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare entrambi i ricorsi, affronta preliminarmente la questione dell’applicabilità dell’art. 56 l.fall. alla compensazione giudiziale. Richiamato il principio secondo cui la norma fallimentare si applica anche alla compensazione giudiziale quando il fatto genetico del credito opposto sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, la S.C. precisa che tale regola prescinde dalla circostanza che i crediti siano liquidi ed esigibili ante concorso, essendo sufficiente che il fatto genetico sia precedente. Nessuna ultrapetizione è configurabile: la domanda di compensazione era stata espressamente formulata dalla società in bonis in sede di opposizione e riproposta dalla curatela nella costituzione, con la conseguenza che i giudici di merito si sono doverosamente pronunciati su una domanda, non essendo tenuti a sindacare l’utilità della scelta processuale per la procedura.
Quanto all’eccezione di giudicato derivante dalla sentenza non definitiva che aveva dato atto della trasmigrazione in sede concorsuale delle domande della banca, la Corte esclude che si sia formato alcun giudicato, poiché la sentenza parziale si è limitata a prendere atto del trasferimento della domanda di condanna ai sensi dell’art. 52 l.fall., cosa diversa dall’accertamento incidentale del credito effettuato per affermare la compensazione. In tal senso, la S.C. richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione l’esistenza di un controcredito, purché l’eccezione sia diretta a neutralizzare la domanda attrice e non si traduca in una domanda riconvenzionale tesa a una pronuncia di accertamento o condanna idonea al giudicato.
Con riferimento alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, la Corte afferma che è onere della parte che la invochi produrre in giudizio il modulo ABI e il provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia. Nel caso di specie, tale prova era stata offerta solo in appello, con conseguente decadenza, e la mancata contestazione non vale a integrare la prova per presunzioni, essendo emersa una esplicita contestazione sulla tardività della produzione. La Corte precisa inoltre che la rilevabilità d’ufficio della nullità è possibile solo quando tutti gli elementi di fatto necessari siano già acquisiti agli atti.
Sulla censura di motivazione apparente, la S.C. la ritiene infondata, avendo la Corte territoriale spiegato sia le ragioni della tardività della produzione sia le ragioni per cui il collegamento negoziale tra intesa a monte e fideiussione a valle non sarebbe stato comunque decisivo, mancando la prova, da parte del fideiussore, di non aver sottoscritto la garanzia senza le clausole nulle.
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Nota della Redazione
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