Inadempimento del mandatario e onere della prova dell’acquisto del titolo (Cass. civ. Sez. I n. 18860 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mandatario che abbia ricevuto dal mandante le somme destinate all’acquisto di un titolo e non provi di averle impiegate per l’affare convenuto risponde del grave inadempimento all’obbligazione di dar corso all’esecuzione dell’incarico. Contestato l’inadempimento, l’onere di provare l’effettivo acquisto del titolo grava sul mandatario, che può assolverlo con la produzione dell’estratto del conto su cui è transitato il denaro. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, la scelta tra esse e il ricorso alle presunzioni semplici rientrano nel potere del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione. Le istanze istruttorie rigettate devono essere riproposte in modo specifico con la precisazione delle conclusioni, altrimenti si presumono abbandonate.

Il Fatto

Il ricorrente aveva versato la somma di euro 50.000,00 al convenuto, affinché acquistasse per suo conto un titolo azionario farmaceutico americano. Il titolo non fu acquistato, o non ne fu provato l’acquisto, e perse gran parte del proprio valore.

Il Tribunale, qualificato il rapporto come mandato, rigettò la domanda di nullità del contratto per violazione delle norme del TUF ma condannò il convenuto al risarcimento, per non aver provato l’acquisto del titolo né aver informato il mandante dell’andamento dello stesso, così precludendogli la possibilità di limitare le perdite. La Corte d’appello confermò la decisione. Il mandatario ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. Il ricorso manca di autosufficienza, perché non individua con esattezza il contenuto della domanda di primo grado. La Corte territoriale, pur ritenendo provato il trasferimento del denaro, ha escluso che esso fosse affluito sul conto statunitense e fosse stato impiegato per l’acquisto dello specifico titolo: non è stata raggiunta la prova dell’effettivo acquisto, il cui onere gravava sul mandatario contestato nell’inadempimento. Da ciò l’infondatezza della censura di ultrapetizione.

Il quarto motivo è inammissibile, poiché contrappone una diversa lettura dei fatti circa la valenza probatoria dei documenti. L’apprezzamento delle prove è sottratto al sindacato di legittimità: compete al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, controllare attendibilità e concludenza delle prove e scegliere quelle idonee a dimostrare i fatti. Quanto agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., spetta al giudice di merito valutare l’opportunità del ragionamento presuntivo; la censura non può limitarsi a prospettare un convincimento diverso, ma deve evidenziare l’assoluta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente non ha nemmeno dedotto un vizio di motivazione perplessa o apparente.

Il quinto motivo è infondato. Le istanze istruttorie rigettate devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico, non con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti. La presunzione di abbandono può essere superata solo da una volontà inequivoca di insistere nella richiesta, desumibile dalla condotta processuale complessiva. La Corte d’appello ha correttamente valorizzato tale presunzione, non essendo emersa alcuna volontà inequivoca di reiterare le istanze.

Il sesto motivo è inammissibile. La Corte territoriale aveva ritenuto assorbiti gli altri motivi d’appello, qualificato il rapporto come mandato, affermando l’ininfluenza dell’accertamento sulla reale natura dell’accordo, poiché il mancato acquisto del titolo costituiva di per sé grave inadempimento. Il ricorrente non ha evidenziato la decisività del motivo non esaminato, né i motivi per cui l’associazione in partecipazione sarebbe stata configurabile e la sua incidenza sulla decisione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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