Contratti autonomi di garanzia esclusi dalla nullità delle fideiussioni omnibus (Cass. civ. Sez. I n. 17163 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nullità parziale dei contratti di fideiussione omnibus per violazione della disciplina della concorrenza, affermata dalle Sezioni Unite n. 41994/2021, opera esclusivamente per le fideiussioni conformi al modello oggetto del Provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 e per i soli periodi ivi considerati. Chi eccepisce la nullità di un’intesa restrittiva riferita a contratti di garanzia di contenuto diverso è tenuto a dimostrare l’illecito antitrust senza avvalersi di prova privilegiata. Al contratto autonomo di garanzia, privo di accessorietà rispetto all’obbligazione del debitore principale, non si applica l’art. 1957 cod. civ., salvo specifica pattuizione compatibile con le altre clausole. La capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi è lecita, per i contratti successivi alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, se assistita dal requisito di reciprocità. L’omessa indicazione del TAEG o dell’ISC non è sanzionata con la nullità, trattandosi di indicatore sintetico del costo complessivo e non di condizione economica ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. n. 385/1993.
Il Fatto
La società obbligata principale e i garanti proponevano opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il saldo debitore di un rapporto di conto corrente e di un contratto di finanziamento chirografario. Deducevano la nullità dei contratti per indeterminatezza delle condizioni, l’anatocismo, la commissione di massimo scoperto, il superamento del tasso soglia, l’illegittimo esercizio dello ius variandi, l’illegittimità del piano di ammortamento alla francese e la nullità delle garanzie.
Il Tribunale di Pescara rigettava l’opposizione. La Corte d’Appello dell’Aquila confermava la decisione. La società e i garanti ricorrevano per cassazione con sei motivi; la banca resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo sullo ius variandi, perché non coglie la ratio decidendi: il giudice di appello non ha invertito l’onere della prova, ma ha rilevato il difetto di determinatezza della domanda, avendo gli opponenti omesso di individuare le comunicazioni peggiorative contestate e i periodi di riferimento. Resta fermo che la banca deve provare l’invio delle comunicazioni una volta che il cliente abbia indicato i periodi in cui sarebbero state inviate.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto sollecita una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato nei gradi di merito. Nel merito, la Corte esclude l’illecita capitalizzazione trimestrale: per i contratti successivi alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 è sufficiente la reciprocità, anche se il tasso per i saldi debitori differisce da quello per i saldi creditori. La clausola che non indica il tasso annuo non è illecita, essendo il tasso ricavabile con una semplice operazione aritmetica.
I motivi terzo e quinto, sulla mancata disposizione della CTU contabile, sono inammissibili. La scelta di avvalersi della consulenza spetta al giudice del merito ed è censurabile solo per anomalia motivazionale, nella specie insussistente.
Quanto al finanziamento, il quarto motivo è inammissibile nella parte in cui deduce la nullità per ripianamento di un indebitamento pregresso, circostanza di fatto esclusa dal giudice di appello. È infondato in punto di nullità per omessa indicazione del TAEG/ISC: l’indice sintetico di costo assolve a una funzione meramente informativa e non rientra tra le condizioni di cui all’art. 117 del d.lgs. n. 385/1993. È parimenti infondata la censura sull’ammortamento alla francese, che non produce interessi su interessi ma maggiori interessi corrispettivi per il differimento della restituzione del capitale.
Sul sesto motivo, la Corte esclude che i contratti dei garanti siano fideiussioni, trattandosi di contratti autonomi di garanzia a prima richiesta, come accertato dal giudice di merito in base a specifiche clausole. La decisione è corretta in diritto ma richiede la correzione della motivazione: al contratto autonomo di garanzia non si applica l’art. 1956 cod. civ. relativo alla liberazione del fideiussore, né l’art. 1957 cod. civ. sulla decadenza dalla garanzia, salvo diversa specifica pattuizione. Il richiamo alla nullità parziale delle fideiussioni omnibus in chiave antitrust è inconferente, perché quel principio vale solo per i contratti conformi al provvedimento della Banca d’Italia. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. Il ricorso principale è rigettato, con condanna alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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