Motivi non parametrati alla ratio decidendi sono inammissibili (Cass. civ. Sez. I n. 17170 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato perché estranee al thema decidendum. Parimenti è inammissibile il motivo che contraddica capi della decisione di primo grado non impugnati, essendosi su di essi formato il giudicato interno. Ove si deduca una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente ha l’onere di allegarne l’avvenuta deduzione in merito e di indicare l’atto processuale in cui ciò è avvenuto, per consentire alla Corte il controllo ex actis.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vicenza per un saldo di conto corrente assistito da un finanziamento e due facilitazioni creditizie. Nel giudizio era intervenuta la cessionaria del credito. Il Tribunale, espletata CTU, aveva revocato il decreto e condannato l’opponente a un importo minore, rigettando le doglianze su anatocismo, interessi usurari e indeterminatezza delle condizioni contrattuali, ma accogliendo quella sull’illegittimo ius variandi. La Corte d’Appello di Venezia, in parziale accoglimento, aveva rideterminato il saldo a debito, rigettando il motivo sull’incompletezza dell’indagine peritale, limitata al solo profilo dello ius variandi.
Il correntista propone ricorso per cassazione con quattro motivi; resiste il cessionario con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso nel suo complesso, ritenendolo ancorato ai fatti e ai documenti di causa. Quanto alla mancata notificazione all’altro appellato, richiama il principio di ragionevole durata del processo, che consente di omettere l’integrazione del contraddittorio verso la parte che non avrebbe nocumento dalla pronuncia di legittimità ove il ricorso si riveli infondato (Cass., Sez. U., 26373/2008).
Il primo motivo, sulla legittimazione del cessionario, è inammissibile perché la questione non risulta trattata dalla sentenza di appello e costituisce questione nuova, non essendovi stata contestazione della titolarità del credito nei gradi di merito. La Corte ribadisce l’onere del ricorrente di allegare la deduzione in merito e di indicare l’atto in cui l’ha formulata (Cass., 32804/2019; Cass., n. 2038/2019).
I motivi dal secondo al quarto — su anatocismo, commissione di massimo scoperto e nullità delle pattuizioni per indeterminatezza — sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili sotto un duplice profilo. Da un lato non si confrontano con la ratio decidendi, che ha rigettato l’appello ritenendo congrua la perizia, limitata all’unico profilo ritenuto fondato. Dall’altro sono contrari al giudicato interno formatosi in primo grado per omessa impugnazione dei capi relativi al rigetto delle medesime domande.
Il quarto motivo è ulteriormente inammissibile nella parte sul TAEG, per difetto di specificità, non essendo indicato il momento processuale in cui la censura fu articolata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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