L’intervento adesivo dipendente non legittima l’impugnazione autonoma in caso di acquiescenza della parte adiuvata (Cass. civ. Sez. 1 n. 5618 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’intervento adesivo dipendente, previsto dall’art. 105, secondo comma, cod. proc. civ., dà luogo a un giudizio unico con pluralità di parti, nel quale i poteri dell’intervenuto sono limitati allo svolgimento di un’attività accessoria e subordinata a quella della parte adiuvata. L’interventore adesivo non ha legittimazione autonoma ad impugnare la sentenza, salvo che l’impugnazione riguardi esclusivamente le questioni attinenti alla qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese impostagli. Ne consegue che, in caso di acquiescenza della parte adiuvata alla decisione sfavorevole, l’impugnazione proposta dall’interventore è inammissibile, difettando in capo a quest’ultimo sia la legittimazione sia l’interesse ad agire.

Il Fatto

La banca, cessionaria di un credito poi ulteriormente ceduto ad alcuni coeredi, era stata chiamata in giudizio da questi ultimi nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dagli altri coeredi debitori. In primo grado il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo per mancata prova del credito azionato. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione, rigettando il gravame proposto dalla banca, la quale aveva assunto la veste di interventore ad adiuvandum degli opposti, senza che nei suoi confronti fosse stata proposta alcuna domanda. Avverso tale sentenza la banca ha proposto ricorso per cassazione, mentre la parte adiuvata non ha impugnato, prestando acquiescenza.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti, incentrata sulla carenza di legittimazione e di interesse della banca ricorrente. Nel valutare l’eccezione, il Collegio ha ripercorso il contrasto giurisprudenziale in materia di legittimazione ad impugnare dell’interventore adesivo dipendente.

Secondo un primo orientamento, consolidato e recepito con valore nomofilattico dalle Sezioni Unite n. 5992 del 2012, l’intervento ad adiuvandum ha natura subordinata e accessoria: i poteri processuali dell’interveniente traggono origine e legittimazione dalla partecipazione in giudizio della parte adiuvata e non possono oltrepassarne i limiti. Di conseguenza, l’interventore non può proporre autonoma impugnazione quando la parte principale non abbia impugnato o abbia fatto acquiescenza alla decisione, salvo che l’impugnazione concerna le sole statuizioni sulle spese.

Un orientamento minoritario, fondato sulla presunta inscindibilità del rapporto processuale tra interventore e parte principale, aveva invece sostenuto l’applicabilità dell’art. 331 cod. proc. civ. anche nei gradi successivi al primo, configurando un litisconsorzio processuale necessario. La più recente giurisprudenza ha tuttavia disatteso tale ricostruzione, osservando che la subordinazione dell’intervento non può essere invocata per creare un vincolo processuale inscindibile con un soggetto privo di un proprio interesse ad agire e a contraddire, ma solo per sottolineare il carattere dipendente della sua posizione.

Nel caso di specie, la banca era stata chiamata in giudizio unicamente perché prendesse posizione a sostegno della difesa dei cessionari, senza che alcuna domanda fosse stata proposta nei suoi confronti dalle parti originarie. La sentenza impugnata non aveva statuito nei suoi riguardi. La parte adiuvata aveva prestato acquiescenza alla decisione di secondo grado, non proponendo impugnazione. La Corte ne ha tratto la conseguenza che la banca, in qualità di interventore adesivo, era carente di legittimazione ad agire e di interesse al ricorso, dichiarandone l’inammissibilità e assorbendo ogni altra questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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