Surrogazione del fideiussore e prova dell’erogazione del finanziamento (Cass. civ. Sez. 3 n. 21645 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La società di garanzia collettiva fidi che, in adempimento dell’obbligazione di garanzia assunta, abbia versato al creditore l’importo garantito, si surroga nei diritti di credito di quest’ultimo ai sensi degli artt. 1203 e 1204 c.c. e non è tenuta a fornire nuovamente la prova dell’esistenza del credito bancario, essendo sufficiente la dimostrazione dell’escussione e del pagamento. In tema di finanziamento bancario, il pagamento delle prime rate da parte del mutuatario costituisce elemento logicamente incompatibile con l’asserita mancata erogazione della somma. La valutazione degli elementi presuntivi compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo per violazione dei criteri legali di cui all’art. 2729 c.c., non già attraverso la prospettazione di mere inferenze probabilistiche alternative. L’omesso esame di un elemento probatorio non decisivo, valorizzato ad abundantiam, non integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il Fatto
Una società consortile di garanzia fidi, in liquidazione, agiva in via monitoria nei confronti di un soggetto che si era costituito fideiussore, unitamente ad altri coobbligati, per un finanziamento concesso da un istituto di credito a una società poi fallita. La garantente allegava di aver versato alla banca, a seguito dell’escussione della garanzia, la somma di euro 72.146,36, surrogandosi nei diritti del creditore nei confronti della società mutuataria e dei garanti.
Il Tribunale accoglieva il ricorso per decreto ingiuntivo e rigettava la successiva opposizione proposta dal fideiussore. La Corte d’Appello confermava la decisione, sostenendo che la prova dell’erogazione del finanziamento risultasse dalla documentazione versata in atti. Avverso tale sentenza il fideiussore proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’erronea qualificazione del contratto di finanziamento come contratto consensuale anziché reale e il consequenziale difetto di prova dell’avvenuta erogazione del denaro.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando distintamente i quattro motivi proposti. Con riferimento al primo motivo, volto a censurare l’interpretazione del contratto di finanziamento e la qualificazione dello stesso come contratto consensuale, gli ermellini hanno rilevato che la società di garanzia non era tenuta a provare nuovamente l’esistenza del credito bancario, essendo sufficiente la prova dell’escussione e del pagamento con conseguente surrogazione. In ogni caso, la valutazione in fatto compiuta dalla corte territoriale circa l’avvenuta erogazione, fondata sul contratto di finanziamento, sul pagamento effettuato dalla garante, sulla lettera di surroga e sul pagamento delle prime rate del mutuo, non è sindacabile in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, incentrato sulla dedotta motivazione apparente della sentenza impugnata, la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, rilevando come la motivazione non fosse apparente ma chiara e confermativa di quella di primo grado, valorizzando la fideiussione e gli altri documenti non disconosciuti. La censura, sotto l’apparente deduzione di un vizio di motivazione, mirava in realtà a contestare l’insufficienza della motivazione e, sostanzialmente, una scelta giudiziale non favorevole al ricorrente.
In relazione al terzo motivo, concernente la dedotta novità di eccezioni e prove, la Corte ha chiarito che la valutazione di documenti già prodotti in primo grado non integra l’esame di un’eccezione nuova. Il ragionamento presuntivo compiuto dalla corte territoriale, che aveva dedotto il pagamento delle prime rate dal raffronto tra la rata iniziale prevista e la data dell’inadempimento, è stato ritenuto corretto. La censura, non denunciando una falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., si risolveva nella mera prospettazione di pretese inferenze probabilistiche alternative e come tale è stata dichiarata inammissibile, non essendo nemmeno riconvertibile in un vizio ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. quanto alla deduzione di nuove prove o eccezioni, la Corte ha rilevato la violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., non essendo indicato il momento processuale di introduzione né trascritti i contenuti dei documenti.
Da ultimo, il quarto motivo, riguardante l’omesso esame di un fatto decisivo relativo alla mancata prova della notificazione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Pavia, è stato dichiarato inammissibile, trattandosi di un elemento probatorio non decisivo, menzionato dalla corte territoriale solo come indizio ulteriore volto a corroborare la sussistenza del credito, ad abundantiam. La sussistenza dell’obbligazione di garanzia trovava fondamento, infatti, in plurimi altri elementi: il pagamento alla banca della quota residua garantita, l’autorizzazione alla surroga, il contratto di finanziamento, la lettera di garanzia per l’80% dell’importo e il contratto di fideiussione. A ciò si aggiungeva la clausola “a prima richiesta” della fideiussione e la mancata allegazione dell’adempimento da parte del garante.
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Nota della Redazione
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