Fideiussione per obbligazioni future senza limite massimo è nulla (Cass. civ. Sez. III n. 9137 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La fideiussione prestata per obbligazioni future è nulla, ai sensi dell’art. 1938 cod. civ., quando non indica l’importo massimo garantito, dovendosi escludere che la garanzia possa estendersi a un ammontare indeterminato. In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non investe la ricostruzione della volontà delle parti né il risultato interpretativo in sé, ma solo l’individuazione dei criteri ermeneutici e il processo logico seguito dal giudice di merito, per verificare se questi sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto. Ne consegue che, ove di una clausola siano possibili più interpretazioni, la parte che ne aveva proposto una disattesa non può dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra. Il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura del testo contrattuale è inammissibile.

Il Fatto

La controversia origina da una scrittura privata con cui una società si era costituita fideiussore di una cooperativa appaltatrice per le obbligazioni connesse al noleggio di carrelli elevatori. Nel contratto di appalto per la movimentazione delle merci subentrò poi altra società, e la creditrice escusse la garanzia per i canoni non corrisposti. La fideiubente agì per far dichiarare la nullità della garanzia per violazione dell’art. 1938 cod. civ., non essendo stato indicato l’importo massimo.

Il Tribunale accolse la domanda e rigettò quella riconvenzionale delle società creditrici. La Corte d’appello confermò, qualificando la clausola come fideiussione e non come espromissione, ed escludendo che potesse ricondursi a un più complesso contratto atipico. Le soccombenti ricorsero per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale, sostenendo che la scrittura facesse capo a un contratto atipico con causa diversa da quella fideiussoria. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: il ricorrente che deduca la violazione dei canoni ermeneutici deve indicare le norme asseritamente violate e precisare in quale modo il giudice del merito se ne sia discostato, non potendosi limitare a contrapporre la propria soggettiva lettura a quella della sentenza.

La Corte ha ribadito che il controllo di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, ma solo i criteri ermeneutici e il processo logico seguito. Non è necessario che l’interpretazione del giudice di merito sia l’unica possibile o la migliore in astratto. Le ricorrenti non hanno indicato alcun errore logico né il contrasto con la lettera delle clausole, prospettando deduzioni nuove e come tali inammissibili.

Il secondo motivo, per omesso esame di fatto decisivo, è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter, comma quinto, cod. proc. civ., trattandosi di doppia pronuncia conforme sulle stesse ragioni di fatto. Nel merito, la Corte ha ricordato che il vizio non può fondarsi su “questioni” o “argomentazioni”, ma richiede un preciso accadimento storico-naturalistico, principale o secondario, pretermesso dal giudice. La censura investiva un problema interpretativo dei contratti, non un fatto.

Il terzo motivo lamentava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello dichiarato nulla una clausola diversa da quella oggetto della domanda. La Corte lo ha ritenuto infondato: la declaratoria di nullità ha riguardato la clausola effettivamente investita dalla domanda. Il richiamo ad altre clausole in nota non giustifica la diversa lettura sostenuta dalle ricorrenti. Il motivo è inoltre inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.

Il quarto motivo, sulla violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. e dell’art. 1421 cod. civ., è stato parimenti dichiarato inammissibile per difetto di specificità, avendo le ricorrenti omesso di riportare il contenuto del motivo di appello e di considerare l’intera motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso è stato rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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