Cessione di ramo d’azienda e autonomia funzionale del compendio ceduto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17205 del 26.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trasferimento di ramo d’azienda, l’autonomia funzionale del ramo ceduto costituisce elemento costitutivo della fattispecie disciplinata dall’art. 2112 cod. civ., anche nel testo modificato dall’art. 32 d.lgs. n. 276/2003. Essa esige che il compendio sia già idoneo, al momento dello scorporo, a svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio cui era finalizzato nell’impresa cedente. L’autonomia non può fondarsi sull’organizzazione che il cessionario assuma successivamente alla cessione, eventualmente grazie a coevi o successivi contratti di servicing o di appalto. Lo schema del mandato gestorio conferito dalla cedente non consente di aggirare il regime imperativo dell’art. 2112 cod. civ..
Il Fatto
I lavoratori addetti alla Direzione Recupero Crediti di una società consortile partecipata da un istituto bancario impugnavano davanti al Tribunale di Torino il trasferimento del ramo d’azienda relativo a tale direzione, intervenuto con decorrenza 30.11.2018 in favore di una società poi ridenominata. Deducendo la nullità della cessione per insussistenza dell’autonomia del ramo e per difetto di preesistenza dello stesso rispetto all’operazione, ottenevano l’accertamento dell’inefficacia del trasferimento e della cessione dei rispettivi contratti di lavoro, con condanna della cedente al ripristino dei rapporti.
La Corte d’Appello di Torino, in accoglimento degli appelli riuniti di cedente e cessionaria, riformava la decisione e respingeva le domande. Valorizzava le peculiarità dell’operazione, la natura dematerializzata del compendio ceduto, composto da personale specializzato e know-how, e lo schema del mandato di gestione dei crediti, autonomo rispetto alla cessione. I lavoratori ricorrevano per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, con i quali si denunciava motivazione apparente in ordine al know-how ceduto e all’autonomia funzionale del ramo, sono giudicati infondati. La sentenza d’appello espone ampia motivazione e raggiunge il minimo costituzionale, secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053/2014. Il vizio di motivazione omessa o apparente ricorre solo quando il giudice di merito non indichi gli elementi del proprio convincimento o li indichi senza disamina logica e giuridica, rendendo impossibile il controllo: evenienza esclusa nel caso concreto.
Il terzo motivo è invece fondato. La Corte territoriale aveva dato atto che la struttura di supporto specialistico tecnico e amministrativo era rimasta presso la cedente. Si tratta di un dato fattuale, pacifico, che incide in modo significativo sulla valutazione dell’autonomia funzionale: questa non può sussistere quando la cessionaria, per svolgere la propria attività, debba necessariamente concludere contratti di servicing con la cedente o con altre società del gruppo.
Se l’attività prima svolta in proprio dalla cedente era caratterizzata dalla completezza del servizio, il complesso ceduto risulta frutto di un’operazione di frazionamento artificiosa, perché alla cedente sono rimaste la titolarità degli assets, parte dell’attività di recupero e il servizio di gestione amministrativa del personale. Lo schema del mandato gestorio non consente di aggirare il regime imperativo dell’art. 2112 cod. civ.: l’autonomia funzionale non si misura sull’organizzazione assunta dal cessionario dopo la cessione, ma riguarda la frazione del preesistente complesso produttivo costituito dal ramo ceduto, secondo Cass. n. 10542/2016.
Il ramo rilevante ex art. 2112 cod. civ. deve rispettare la nozione di impresa e possedere l’autonomia funzionale idonea a consentire lo svolgimento ex se dell’attività imprenditoriale sul mercato, anche verso terzi e non solo verso la cedente. L’autonomia va letta in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui l’autonomia dell’entità ceduta deve in ogni caso preesistere al trasferimento. Il ramo deve poter svolgere attività d’impresa indipendentemente dall’eventuale contratto di fornitura di servizi stipulato contestualmente tra cedente e cessionaria, come affermato da Cass. n. 19034/2017 e Cass. n. 11247/2016.
La Corte territoriale non ha fatto buon governo di tale orientamento: pur avendo verificato che dopo la cessione l’attività della cessionaria era rimasta legata da vera e propria dipendenza funzionale ad attività rimaste alla cedente, ha ritenuto sussistente la fattispecie. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese, affinché siano tratte le conseguenze dall’accertamento della necessaria interazione con la struttura rimasta presso la cedente. Il quarto motivo, relativo alla omessa pronuncia sulla preesistenza, resta assorbito.
Nota della Redazione
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