Assunzione in società a partecipazione pubblica senza concorso: nullità del contratto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17207 del 26.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali, l’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in legge n. 133 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis, estende alle predette società le procedure concorsuali e selettive proprie delle amministrazioni pubbliche. L’omissione di tali procedure determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, cod. civ., evenienza oggi espressamente prevista dall’art. 19, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016, la cui portata non è innovativa. La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 cod. proc. civ. non integra una procedura selettiva e non può sanare l’assunzione avvenuta in violazione della regola della concorsualità.
Il Fatto
Il lavoratore, addetto ai servizi cimiteriali, è stato licenziato per giusta causa dalla società datrice, che gestisce un servizio pubblico locale. Il giudice di merito ha annullato il licenziamento per insussistenza del fatto contestato e ha applicato la tutela reintegratoria attenuata ex art. 18, quarto comma, legge n. 300 del 1970; ha inoltre respinto l’eccezione della società sulla nullità del rapporto, perché instaurato senza alcuna selezione previa.
La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi. La Corte d’appello aveva escluso la nullità valorizzando la modifica statutaria del 2016, con cui la società era divenuta a capitale interamente pubblico, e la circostanza che l’assunzione era avvenuta in esecuzione di una conciliazione giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 18, primo comma, d.l. n. 112 del 2008. La questione giuridica riguarda la validità dell’assunzione avvenuta in una società che gestiva servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica senza il previo espletamento di procedure concorsuali o selettive.
La Corte ribadisce che la conciliazione giudiziale, pur producendo l’effetto processuale di chiusura del giudizio, quanto agli effetti sostanziali è un titolo contrattuale esecutivo e non equivale a una sentenza passata in giudicato. Essa resta quindi soggetta alle sanzioni di nullità, e non può regolamentare diversamente effetti già fissati da norme inderogabili.
Viene confermato il principio espresso dalla pronuncia n. 3621/2018: l’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 ha esteso alle società partecipate le procedure selettive delle pubbliche amministrazioni, la cui omissione comporta la nullità virtuale del contratto ai sensi dell’art. 1418, comma 1, cod. civ. La nullità è oggi prevista dall’art. 19, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016, disposizione priva di portata innovativa perché già desumibile dai principi generali.
La Corte sottolinea che la regola della concorsualità impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto affetto da nullità anche per i soggetti esclusi dall’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001; diversamente si eluderebbe il divieto posto dalla norma imperativa, posta a tutela dell’art. 97 Cost. Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 89/2003 e n. 68/2011) che ha valorizzato l’assimilabilità al lavoro pubblico dei rapporti instaurati con le società partecipate.
Erroneamente, dunque, la Corte territoriale ha dato rilievo alla modifica statutaria del 2016: già al momento dell’assunzione contestata la società gestiva servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica e doveva rispettare i principi dell’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001, tra cui l’espletamento di procedure concorsuali o selettive, tra le quali non rientra la conciliazione singola. Assorbiti gli ulteriori motivi, la Corte cassa la sentenza e, decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., rigetta le originarie domande del lavoratore, compensando integralmente le spese.
Nota della Redazione
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