Nullità da astensione del giudice sanata se non dedotta come motivo d’appello (Cass. civ. Sez. III n. 17254 del 26.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza resa da un giudice che ha chiesto e ottenuto dal capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi è affetta da nullità ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ. per vizio di costituzione del giudice. Tale vizio è relativamente deducibile: può essere fatto valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione, ai sensi dell’art. 161, primo comma, cod. proc. civ., e resta sanato in difetto di impugnazione. L’emersione del vizio in appello non consente la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., trattandosi di ipotesi diversa dall’inesistenza della sentenza: il giudice del gravame, investito del potere-dovere di riesaminare, deve procedere all’esame del merito.

Il Fatto

Una società, cessionaria del credito risarcitorio di un danneggiato, agiva davanti al Giudice di Pace per conseguire ex art. 2058 cod. civ. il residuo risarcimento dei danni materiali da sinistro stradale, pari alla differenza tra il costo di riparazione e l’offerta reale ricevuta dalla compagnia assicurativa prima del giudizio. La domanda era rigettata in primo grado.

Nel giudizio di appello la società eccepiva la nullità della sentenza di primo grado, per essere stata resa da un giudice che aveva formulato richiesta di astensione, accolta dal Presidente del Tribunale, in una causa in cui il difensore della parte era lo stesso. Il Tribunale riconosceva il vizio ex art. 158 cod. proc. civ., ma rigettava comunque l’appello: l’atto di gravame non conteneva, a suo dire, una specifica allegazione della nullità e una domanda di annullamento. La società ricorre per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo denunciano la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 113 cod. proc. civ., lamentando una motivazione perplessa e un preteso contrasto tra affermazioni inconciliabili: il Tribunale avrebbe riconosciuto la nullità e poi rigettato l’appello. La Corte li esamina congiuntamente e li dichiara infondati, pur correggendo la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.

La Corte ricorda i limiti del vizio di motivazione: è configurabile solo se la parte motiva risulti meramente apparente, non idonea a far percepire il fondamento della decisione, oppure affetta da irriducibile contraddittorietà. Il difetto di mera sufficienza resta irrilevante. Il vizio deve emergere immediatamente dal testo della sentenza impugnata. Nel caso concreto il Tribunale ha effettivamente dichiarato la nullità ex art. 158 cod. proc. civ., dando atto dell’istanza di astensione accolta prima del deposito della sentenza di primo grado, e ha correttamente affermato che il potere decisorio si consuma al momento della pubblicazione.

Il punto nodale è però un altro. Secondo l’art. 354 cod. proc. civ., fuori dei casi dell’art. 353 cod. proc. civ., il giudice d’appello non può rimettere la causa al primo giudice, salvo che dichiari la nullità della sentenza a norma dell’art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., ipotesi riferita alla inesistenza della sentenza. Tale non è il caso del vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cod. proc. civ. Il vizio, come osservato dalle Sezioni Unite n. 26938 del 2013, può essere fatto valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione, resta sanato in difetto di impugnazione e, se emerge in appello, non consente la rimessione al primo giudice.

Il Tribunale, dopo aver rilevato la violazione dell’art. 158 cod. proc. civ., non avrebbe potuto annullare la sentenza e rimettere la causa, ma, essendo investito del potere-dovere di riesaminare, doveva esaminare il merito della causa: come in realtà ha fatto. Così rettificata la motivazione, i motivi sono rigettati.

Il terzo motivo, sulla violazione degli artt. 320 e 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., è inammissibile, perché non aggredisce l’intera ratio decidendi: la ricorrente non attinge la parte in cui si afferma che era l’attrice a dover provare il proprio credito. Il quarto motivo, sulla violazione degli artt. 194 e 195 cod. proc. civ., è infondato: la questione del valore di scambio dell’automezzo era di natura tecnica e il giudice di merito non poteva che affidarla al consulente. Il quinto motivo è infondato, perché la motivazione esiste e non scende sotto il livello del minimo costituzionale. Il sesto motivo è inammissibile, perché contiene una censura non aderente alla ratio decidendi: rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito attribuire il risarcimento per equivalente in luogo di quello in forma specifica, valutazione insindacabile in cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *