Domanda protezione internazionale: l’istanza cautelare sospende l’esecutività (Cass. civ. Sez. I n. 17256 del 26.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di protezione internazionale, la tempestiva proposizione dell’istanza cautelare ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n. 25/2008 avverso il provvedimento della Commissione territoriale che ha rigettato la domanda comporta la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato fino alla decisione del Tribunale sull’istanza medesima. La regola della non esecutività ope legis cede solo nelle ipotesi derogatorie tassativamente previste dal comma 3 della stessa norma; anche in tali casi, esclusi quelli di cui al comma 5 (domanda reiterata o dichiarata inammissibile), non possono essere emessi provvedimenti di allontanamento coattivo prima della decisione sull’istanza e, comunque, prima dello spirare del termine dimidiato di quindici giorni per l’impugnazione. È pertanto illegittimo, per violazione di legge, il decreto del Giudice di pace che convalidi l’accompagnamento alla frontiera disposto dal Questore quando la decisione sulla sospensiva non sia ancora intervenuta.

Il Fatto

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Lecce rigettava la domanda dello straniero, ritenendola manifestamente infondata in ragione della provenienza da un Paese di origine sicuro. Il giorno successivo il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al Tribunale, depositando contestualmente istanza cautelare di sospensione dell’esecutività. Il Tribunale non si pronunciava.

Nel frattempo lo straniero veniva fermato dagli agenti della Questura, trattenuto presso il centro di permanenza e destinatario di un decreto di accompagnamento alla frontiera adottato dal Questore. All’udienza di convalida lo straniero si opponeva, sostenendo che il provvedimento della Commissione dovesse ritenersi sospeso ex lege per effetto della pendenza dell’istanza cautelare. Il Giudice di pace rigettava l’eccezione e convalidava il provvedimento, rilevando l’assenza di un provvedimento di sospensione e la natura derogatoria dell’ipotesi. Propone ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il sistema dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, nella versione ratione temporis applicabile. In via di principio, il provvedimento della Commissione che rigetta la domanda non ha efficacia esecutiva ope legis nel termine per l’impugnazione e, se impugnato, fino alla conclusione del giudizio di primo grado. A tale regola il comma 3 apporta deroghe crescenti, che il collegio enumera analiticamente.

Il comma 4 prevede che, nelle ipotesi derogatorie, l’efficacia esecutiva può essere sospesa solo su apposita istanza, per gravi e circostanziate ragioni. La Corte richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la pendenza del giudizio non produce la sospensione automatica degli effetti della decisione amministrativa (Cass. n. 24009/2020; n. 3206/2025; Sez. U. n. 11399/2024).

Decisivo è però il comma 5, che individua due sole formule di reiezione in presenza delle quali la proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare non sospende l’efficacia esecutiva: la domanda reiterata e la domanda dichiarata inammissibile. Il collegio ne trae il corollario che, per tutte le altre ipotesi, l’effetto sospensivo opera fino a che l’istanza cautelare non sia stata decisa.

Nella specie la formula reiettiva — manifesta infondatezza per provenienza da Paese sicuro — non è ricompresa tra quelle menzionate dal comma 5. Ne consegue che, quando è stato disposto l’accompagnamento coattivo, operava la sospensione temporanea dell’efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione, in mancanza della decisione sulla sospensiva. Il provvedimento di convalida è pertanto cassato perché emesso in violazione di legge.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e attesa l’inemendabilità del vizio, la Corte decide nel merito e annulla il provvedimento di accompagnamento coattivo. La novità della questione e la complessità della ricostruzione normativa giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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